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Secondo la Cassazione penale i comportamenti imprudenti dei lavoratori, anche se gravemente pericolosi, non possono ritenersi abnormi, cioè tali da escludere la colpa del datore di lavoro in caso di infortunio, qualora si verifichino in luoghi di lavoro privi di congrue misure di tutela della sicurezza sul lavoro e di idonee condizioni di pulizia e igiene.
Prosegui la letturaGuanti non idonei acquistati sulla base della consulenza di una società specializzata in materia: la Cassazione penale annulla la sentenza di condanna di un datore di lavoro per l’infortunio di un lavoratore, chiedendo alla Corte d’appello di valutare la sua effettiva colpa verificando l’ampiezza e la specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, l’eventuale particolare complessità della scelta dei dispositivi di protezione.
Prosegui la letturaLa Cassazione penale chiarisce che integra il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente, preordinati alla sua mortificazione e all’isolamento nell’ambiente di lavoro.
Prosegui la letturaLa Cassazione penale ribadisce l’irrilevanza della forma contrattuale: se l’infortunato è sottoposto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, si devono applicare le aggravanti previste dal codice penale per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Prosegui la letturaRispondendo a un interpello ambientale formulato dalla Provincia di Cremona il Ministero della Transizione Ecologica fornisce indirizzi sui rinnovi di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non era stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale (VIA) e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia (cosiddetta VIA postuma).
Prosegui la letturaLa Cassazione civile conferma la condanna di una società che, pur avendo vietato una prassi di movimentazione dei carichi rischiosa, e pur avendo istituito un sistema di controllo e vigilanza sul rispetto di tale disposizione, non è riuscita a evitare che, in un momento di temporanea assenza del capo reparto, il lavoratore la violasse, infortunandosi. Ora la società dovrà pagare il danno biologico differenziale al lavoratore.
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