Per l’utilizzo a fini lavorativi di locali sotterranei o semisotterranei non è più necessaria l’autorizzazione dell’ASL, anche in assenza di specifiche esigenze tecniche, infatti, è sufficiente rispettare quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e comunicare all’Ispettorato del lavoro l’intenzione di utilizzare tali locali.

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge 13 dicembre 2024, n. 203, “Disposizioni in materia di lavoro”, che ha, fra l’altro, introdotto alcune semplificazioni per l’utilizzo a fini lavorativi di locali sotterranei o semisotterranei e trasferito le competenze per i relativi controlli all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e) della Legge 203/2024 apporta sostanziali modifiche all’ articolo 65 del D.Lgs. 81/2008 “Locali sotterranei o semisotterranei”, sostituendone i suoi commi 2 e 3.
Prima della riforma, era possibile derogare al generale divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei solo in presenza di particolari esigenze tecniche, assicurando idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima o, in assenza di tali esigenze tecniche, a seguito di autorizzazione dell’organo di vigilanza.
Ora il comma 2 dell’art 65 del D.Lgs. 81/2008 afferma che “In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”; il comma 3, a sua volta, obbliga il datore di lavoro a comunicare “tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo”.
In sintesi, quindi, per l’utilizzo a fini lavorativi di locali sotterranei o semisotterranei, anche in assenza di specifiche esigenze tecniche, non è più necessaria l’autorizzazione dell’ASL, ma è sufficiente evitare le lavorazioni che diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, comunicare all’Ispettorato nazionale del lavoro l’intenzione di utilizzare tali locali, seguendo le istruzioni che lo stesso Ispettorato emanerà, e attendere trenta giorni.