Il distacco di un lavoratore da un’impresa a un’altra comporta il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione, dalla prima alla seconda, solo durante l’attività lavorativa: quindi, prima di dare corso al distacco, è obbligo del distaccante verificare e garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro in cui il dipendente sarà chiamato ad operare.

Il caso riguarda un infortunio occorso a un lavoratore distaccato, travolto da una scaffalatura in metallo, presente nell’ambiente di lavoro del distaccatario presso cui svolgeva la sua attività di montaggio di pannelli mediante piattaforme aeree.
Al legale rappresentante della ditta distaccante era stato contestato di non aver valutato e di non aver informato i lavoratori riguardo ai rischi lavorativi, oltre a non aver fornito loro adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. La Corte d’appello aveva dichiarato prescritti i reati, ma confermato i profili di responsabilità per gli effetti civili: in particolare, per il distaccante, ha ravvisato i profili di colpa nel mancato controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza nel luogo in cui l’operaio avrebbe dovuto lavorare dopo avere autorizzato il suo distacco.
Il datore di lavoro distaccante ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che gli fosse stato attribuito un profilo di colpa non contestato, ossia di non aver verificato le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro della impresa distaccataria. Inoltre, doveva ricordarsi che, secondo l’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, tutti gli obblighi di prevenzione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali era stato distaccato.
La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 46567 del 18 dicembre 2024, ha rigettato il ricorso affermando che: «[…]secondo il disposto di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, il distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. […] Ciò premesso sulle linee generali dell’istituto, va precisato che, quanto agli obblighi di prevenzione e sicurezza, in base alla espressa disposizione di cui all’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono trasferiti a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, obbligo che resta a carico del datore di lavoro distaccante. La giurisprudenza di questa sezione […] in proposito affermato che sussiste la responsabilità del datore di lavoro distaccante se quest’ultimo dispone il distacco presso altra impresa senza il previo controllo delle condizioni di sicurezza del luogo ove il dipendente è incaricato a svolgere la propria attività lavorativa: ciò in quanto il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccatario attiene alla sola fase esecutiva della prestazione. Tanto chiarito, si intende nuovamente ribadire che il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccatario, previsto dall’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riguarda la fase esecutiva della prestazione del lavoratore presso l’impresa di quest’ultimo. Prima che il distacco si realizzi, il datore di lavoro distaccante mantiene, secondo i principi generali, la piena titolarità degli obblighi di prevenzione e protezione. Ne consegue che rientra certamente tra detti obblighi quello di dar corso al distacco soltanto ove si accerti che presso la impresa distaccataria sussistano le condizioni di garanzia per la sicurezza e la salute dei lavoratori».