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Violazione dell’obbligo di sorveglianza sanitaria per due lavoratori: sanzione doppia?

La Cassazione penale fa chiarezza sulla sanzione dovuta in caso di omissione di accertamenti sanitari preventivi e periodici nei confronti di più lavoratori addetti al lavoro notturno.

Il caso riguarda la condanna del legale rappresentante di un panificio che aveva adibito al lavoro notturno due lavoratori, senza avere effettuato i prescritti accertamenti preventivi e periodici volti a constatare l’assenza in capo agli stessi di controindicazioni. Il Tribunale aveva constatato che, dopo aver adempiuto alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 758/1994, il contravventore non avrebbe corrisposto per intero la somma dovuta a titolo di oblazione, come indicato dalla Direzione del Lavoro, ma soltanto la metà. Secondo il Giudice di primo grado, essendo due i reati da estinguere, perché erano due i lavoratori impiegati, la somma da pagare avrebbe dovuto essere il doppio di quanto dovuto per una sola violazione, e dunque, non si era verificato l’effetto estintivo del reato.

Avverso la sentenza il panificatore ha proposto ricorso per cassazione ritenendo che la decisione del Tribunale sarebbe stata fondata su un’errata interpretazione della fattispecie normativa, in quanto unica è la violazione di legge, nel caso di impiego in lavoro notturno di lavoratori senza accertamenti medici, e unica la sanzione comminata per la sua violazione, non essendo prevista che questa sia parametrata al numero di lavoratori impiegati. La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 23611 del 7 agosto 2020, ha accolto il ricorso, affermando che «La decisione merita censura in quanto fondata sull’erronea interpretazione della fattispecie contestata di violazione di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14, comma 1, che prevede al comma 1: “1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi” e al comma 18 bis comma 2, la sanzione: “2. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 Euro a 4.131 Euro”. La norma, nella parte precettiva, fa chiaro riferimento all’obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici della salute “dei lavoratori” addetti al lavoro notturno. La violazione è unica indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e non sottoposti a visita medica, come evincibile dal tenore della disposizione il cui riferimento ai “lavoratori” non vale a giustificare l’interpretazione offerta dal tribunale […] poiché in malam partem e in violazione al principio di legalità che regola la materia penale».

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