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Violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria e formazione: per la Cassazione è possibile l’assoluzione in caso di particolare tenuità del fatto

La Cassazione penale annulla la condanna di un datore di lavoro: il giudice avrebbe dovuto considerare il numero di lavoratori coinvolti nell’omissione, la condotta susseguente del reo e la mancata reale esposizione al pericolo dei lavoratori.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro per non avere inviato alla visita medica due lavoratori entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e per non avere assicurato agli stessi una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle mansioni svolte.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, il mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen.; in particolare, il Tribunale, rigettando la richiesta, avrebbe errato nel non valutare, come dovuto, la tenuità del fatto in concreto, ma si sarebbe limitato a considerarla in astratto. Nel caso specifico infatti, l’attività svolta in concreto dalla ditta (recupero e stoccaggio di rifiuti) non inciderebbe in alcun modo sulla maggior gravità del fatto; il giudice avrebbe dovuto soffermarsi su elementi quali l’esiguo numero di lavoratori (solo due) coinvolti nell’omissione, la condotta susseguente di tipo riparatorio, posta in essere entro un breve lasso temporale e infine la mancata reale esposizione al pericolo dei lavoratori.

La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 35626 del 28 settembre 2021, ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza di condanna e affermando che: « Onde rigettare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha testualmente valorizzato “il tipo di attività svolta dalla Ditta dell’imputato (recupero e stoccaggio di rifiuti)” e la “rilevanza di garantire ai lavoratori un’adeguata formazione, soprattutto con riferimento ai rischi derivanti dalle mansioni svolte”. Così facendo, tuttavia, il Tribunale, lungi dal verificare la sussistenza o meno nella specie dei presupposti richiesti dalla norma per la sussistenza della particolare tenuità del fatto, ha ritenuto già solo in astratto non compatibile con la stessa la tipologia del reato in oggetto, pur ricompreso nei limiti edittali richiesti dal legislatore, in tal modo riducendo indebitamente l’area di applicabilità dell’istituto e nella sostanza giungendo così a formulare una interpretatio abrogans dell’art. 131-bis cod. pen.».

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