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Vaccinazione anti Covid-19: dal Garante Privacy le regole per i medici competenti

Nelle sue FAQ sull’emergenza Covid-19 il Garante Privacy affronta il tema del trattamento dei dati relativi alla vaccinazione dei lavoratori da parte dei medici competenti.

Nella sua nuova edizione delle FAQ sull’emergenza Covid-19 il Garante Privacy è intervenuto per sottolineare il ruolo centrale del medico competente nella gestione dei dati relativi alle vaccinazioni dei lavoratori. Dopo aver chiarito che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale, o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19, neppure con il loro consenso, il Garante ha delineato il delicato ruolo spettante ai medici competenti in tale materia.

In particolare, afferma il Garante, “il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008)”.

Inoltre, in assenza di una norma che ponga esplicitamente la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, “solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n. 81/2008)”.

Clicca qui per scaricare le FAQ del Garante della Privacy “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”

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