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Trasporto illecito di rifiuti: esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto

La Cassazione penale ha ritenuto non sussistente la non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., in un caso di trasporto di rifiuti ferrosi pericolosi frammisti ad altri materiali ferrosi regolarmente trasportati.

Il caso riguarda la condanna penale di un trasportatore per attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi degli artt. 212, comma 5 e 256, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152 del 2006, a causa del fatto che nel suo mezzo erano stati rinvenuti, insieme a rifiuti ferrosi il cui trasporto era regolarmente autorizzato, anche batterie esauste, estintori e scaldaacqua, cioè rifiuti pericolosi trattati senza le prescritte autorizzazioni.

Il trasportatore ha proposto ricorso per cassazione contestando, la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. con la conseguente non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che il trasporto di materiali ferrosi era oggetto di autorizzazione regolarmente presente e che la quantità di materiali ferrosi pericolosi, all’origine alla condanna, era minima.

La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 37163 del 23 dicembre 2020, non ha accolto il ricorso, ricordando che: «L’art. 131bis c.p. prevede la non punibilità del reato “quando per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Ebbene, la motivazione resa dai giudici di appello risulta palesemente rispettosa di entrambi i parametri. Sarebbe sufficiente guardare alla motivazione resa in relazione al parametro della “esiguità del danno o del pericolo” per concludere che la stessa […] procede a un esame in concreto della offensività della condotta, giungendo – con giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità – alla conclusione che i diversi materiali pericolosi trasportati nel caso in esame (batterie esauste, estintori, scaldaacqua) risultavano particolarmente inquinanti e capaci di produrre un’offesa rilevante al bene protetto. La logicità di tale giudizio non risulta scalfita dalla circostanza che la quantità dei rifiuti pericolosi fosse solo una piccola parte di quanto trasportato, non risultando affatto che il numero dei rifiuti pericolosi fosse assolutamente esiguo e di per sé privo di rilievo. Né appare condurre a un giudizio di illogicità della motivazione la circostanza che il furgone non fu oggetto di sequestro, posto che la decisione della polizia giudiziaria di non procedere alla misura cautelare fu motivata, così si legge in sentenza, da una duplice ragione: l’esistenza di un’autorizzazione al trasporto di rifiuti ferrosi, che rappresentavano la maggior parte del carico; il timore che il sequestro dell’automezzo, impedendo la prosecuzione in futuro dell’attività autorizzata, potesse spingere gli indagati a procacciarsi da vivere con attività illecite».

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