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Tolleranza zero per la rimozione dei presidi di sicurezza

Per la Cassazione penale sussiste violazione dell’art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) anche nel caso di rimozione di un singolo estintore: confermata la condanna a cinque mesi e sedici giorni di reclusione a carico del responsabile.

Il caso riguarda la condanna a cinque mesi e sedici giorni di reclusione, per violazione dell’art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), del responsabile della rimozione di un estintore da un’area di servizio carburanti. Nel motivare la condanna, la Corte d’appello aveva sottolineato l’irrilevanza del fatto che fosse stato rimosso un solo estintore, dal momento che risultava comunque innegabile la sua natura di presidio alla prevenzione degli incendi, indispensabile alla sicurezza sul luogo di lavoro e osservando, inoltre, che “la mancanza di anche un solo estintore ha l’attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica dei lavoratori gravitanti attorno all’attività imprenditoriale e all’ambiente di lavoro, rendendo più difficile la tutela dai pericoli d’incendi e più facile la loro estensione”.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affermando, fra l’altro, che,  ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 c.p., è necessario che la condotta sia idonea a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo, mentre, nel caso oggetto di giudizio sarebbe stato omesso dai giudici di merito qualsiasi approfondimento sullo stato dei luoghi, sull’eventuale presenza di strutture confinanti con l’area di servizio, sulla densità abitativa dei luoghi limitrofi: tutti elementi reputati decisivi al fine di verificare la sussistenza del reato.

La Prima Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 36908 del 7 settembre 2023, ha rigettato il ricorso, ritenendo che «[…] L’indagine demandata all’interprete dev’essere […] svolta “sul piano della potenziale offensività del comportamento irrispettoso della normativa prevenzionale – in chiave, essenzialmente, di sua attitudine ad attingere tutti coloro che, a diverso titolo, vengano a contatto con quell’ambiente lavorativo piuttosto che su quello dell’individuazione della platea dei soggetti materialmente coinvolti”. […] Nella motivazione delle sentenze di merito [… ] si è dato adeguato e coerente conto della circostanza che l’asportazione dal distributore di carburante anche di un solo estintore, sicuro presidio indispensabile alla sicurezza del luogo sotto il profilo della prevenzione d’incendi, era senz’altro idoneo – quanto meno in via astratta – a pregiudicare l’integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti attorno a quell’area o che avevano accesso, trattandosi di un luogo caratterizzato dal elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili. Il giudice di primo grado, ha fatto altresì espresso riferimento all’ulteriore rilevante circostanza, rimasta incontestata, che si trattava di un distributore di carburante situato su una strada provinciale, a traffico veicolare ordinario, come documentato dalle immagini riprese dal circuito di video sorveglianza.  […]».

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