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Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili: ecco le nuove regole del Ministero della salute

La circolare del Ministero della salute del 4 settembre 2020 fissa i nuovi indirizzi e criteri per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riferimento al caso dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.

Il 4 settembre 2020 il Ministero della salute ha pubblicato la circolare n. 13 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che aggiorna e chiarisce la precedente circolare del 29 aprile 2020 dal titolo “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”.

Sul concetto di lavoratori fragili la circolare specifica che esso «va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare in caso di infezione un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia ti tipo clinico. Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio».

La circolare ribadisce che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori e alle lavoratrici «la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)», anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia obbligato alla nomina del medico competente. In quest’ultimo caso, specifica la circolare, «ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali: l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali; le Aziende sanitarie locali; i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università».

Riguardo al contenuto del giudizio medico-legale, la circolare specifica che il medico deve esprimere il proprio giudizio «fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura». Anche per quanto riguarda le istanze ex art. 83 del D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) pendenti al 31 luglio 2020, la circolare dispone che esse debbano essere svolte secondo le modalità sopra descritte.

Infine, rispetto alle modalità di espletamento delle visite, la circolare dichiara che «nell’attuale fase, si ritiene opportuno tendere al completo – seppur graduale – ripristino delle visite mediche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. È comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina). In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà continuare ad essere organizzata in modo tale da evitare l’assembramento, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa: un’adeguata informativa deve essere preventivamente impartita ai lavoratori e alle lavoratrici, affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. In linea generale, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale: la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008); la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008). Andrebbe altresì valutata con cautela l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti di cui all’articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 e i controlli di cui all’articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione».

Clicca qui per scaricare la Circolare n. 13 del Ministero della salute del 4 settembre 2020

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