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Sicurezza e salute sul lavoro: sanzioni inasprite e sorveglianza rafforzata

Dal 22 ottobre, con l’entrata in vigore del Decreto Fiscale (D.L. 146/2021), il sistema sanzionatorio e di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato oggetto di importanti modifiche: si allargano le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e aumentano i casi in cui l’organo di vigilanza deve emettere un provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sicurezza e salute sul lavoro: sanzioni inasprite e sorveglianza rafforzata

Il Capo III del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha apportato modifiche rilevanti al sistema di vigilanza finalizzato al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La novità di portata più generale è costituita dalla modifica all’art. 13 del D.Lgs. 81/2008, con l’ampliamento delle competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro e la previsione di un coordinamento a livello provinciale tra le Aziende Sanitarie Locali e l’INL.

Il D.L. 146/2021 prevede inoltre il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) con l’obiettivo di una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Altra importante novità è quella determinata dalla modifica dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede ora la sospensione dell’attività imprenditoriale in tutti i casi in cui vengano accertate gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, individuate dall’Allegato I aggiornato dal D.L. 146/2021: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza, mancata fornitura di DPI contro le cadute dall’alto, mancanza di protezioni verso il vuoto, mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno, lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) e omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Il provvedimento cautelare di sospensione può essere revocato solo a seguito del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, della rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni e del pagamento di una somma aggiuntiva, ulteriore rispetto alla sanzione ordinaria, di importo variabile dal € 300 a € 3000, sulla base della tabella riportata nell’Allegato I al D. Lgs. 81/2008.

Clicca qui per consultare il D.L.  21 ottobre 2021, n. 146

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