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Se l’azienda non è sicura, il datore di lavoro deve rispondere anche dei comportamenti imprudenti dei lavoratori

Secondo la Cassazione penale i comportamenti imprudenti dei lavoratori, anche se gravemente pericolosi, non possono ritenersi abnormi, cioè tali da escludere la colpa del datore di lavoro in caso di infortunio, qualora si verifichino in luoghi di lavoro privi di congrue misure di tutela della sicurezza sul lavoro e di idonee condizioni di pulizia e igiene.

A seguito dell’infortunio di un operaio, rimasto impigliato per i capelli mentre passava sotto un tornio in movimento, per raggiungere la sua postazione di lavoro, il datore di lavoro dell’azienda è stato condannato per il reato di lesioni personali colpose gravi. Nonostante l’evidente imprudenza del comportamento del lavoratore, il datore di lavoro è stato ritenuto colpevole perché, secondo i giudici di merito, la valutazione dei rischi risultava carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico e il datore di lavoro non aveva mantenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a consentire un agevole passaggio, risultando tutta la pavimentazione ingombrata da materiali.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, che l’infortunio sarebbe stato causato dal comportamento abnorme del lavoratore, che avrebbe imprevedibilmente deciso di passare al di sotto di un tornio in movimento per raggiungere la sua postazione di lavoro, pur avendo a disposizione a pochi metri un comodo corridoio.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 23127 del 14 giugno 2022, ha rigettato il ricorso, affermando che: «[…] l’addebito colposo, per come contestato, è stato in particolare ritenuto caratterizzato dall’inesistenza di forme minime di tutela, per non aver il datore di lavoro aggiornato il documento di valutazioni rischi e integrato lo stesso in ragione delle esigenze produttive e dei rischi connessi, in quanto carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico. A ciò si aggiunge il non aver tenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a garantire condizioni idonee di permanenza dei lavoratori, risultando tutta la pavimentazione ingombrata da materiali tanto da non consentire un agevole passaggio. Sicché, laddove si configuri una situazione, come nella specie, di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta in ipotesi gravemente pericolosa, perché gravemente inadempiente delle più elementari norme di prudenza tipiche dell’attività svolta, in quanto l’inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza comporta l’ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del primo. […] La condotta del lavoratore si è […] sostanziata solo nell’imprudente tentativo di raggiungere la propria postazione lavorativa che, invece, egli avrebbe dovuto astenersi dal tenere, vista la situazione innanzi descritta, rivolgendosi al datore di lavoro. […]».

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