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Riammissione dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata: ecco le indicazioni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare con la quale vengono specificate le indicazioni procedurali sulla riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e le certificazioni che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Con la circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 vengono fornite le indicazioni per i datori di lavoro ai fini della riammissione dopo malattia Covid-19 correlata e le istruzioni per il datore di lavoro e il medico competente per ogni caso possibile, dal contatto stretto con asintomatico alla persona che ha subito sintomi gravi.

Per i lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, deve effettuare la visita medica prevista dall’art.41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008 nei casi di ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Per i lavoratori positivi sintomatici è previsto il rientro in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Per i lavoratori positivi asintomatici è previsto il rientro in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Sia nel caso di positivi sintomatici che di positivi asintomatici devono provvedere all’invio, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente

I lavoratori positivi sintomatici positivi a lungo termine, che non presentino sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma, in applicazione del principio di massima precauzione, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.  Per tali lavoratori non vi è necessità da parte del medico competente di effettuare la visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008.

I lavoratori definiti come “contatto stretto” di un caso positivo devono informare il proprio medico curante, che deve rilasciare certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, deve sottoporsi all’esecuzione do tampone, e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico deve essere trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Clicca qui per scaricare la circolare del Ministero Salute n. 15127 del 12 aprile 2021

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