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Responsabilità dell’azienda per violazione del D.Lgs. 230/2001: la Cassazione torna sui requisiti dell’“interesse” e del “vantaggio”

Una recente sentenza della Cassazione penale riporta i princìpi di diritto che possono sostenere la sussistenza dei requisiti dell’“interesse” e del “vantaggio” per l’ente, necessari per l’affermazione della sua responsabilità ex D.Lgs. 230/2001.

Il caso riguarda la condanna di un imprenditore per il reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a seguito dell’infortunio subito da un lavoratore, investito da un muletto in movimento. La responsabilità del datore di lavoro è stata riconosciuta in quanto le lesioni sono state ritenute conseguenti alla mancata organizzazione di una viabilità aziendale sicura, che avrebbe dovuto, fra l’altro, separare le corsie destinate ai carrelli elevatori e ai pedoni. Ciò ha comportato, inoltre, la condanna dell’azienda al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 12.900,00 ai sensi del D.Lgs 230/2001.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la condotta omissiva addebitata al datore di lavoro non fosse stata posta in essere nell’interesse e/o a vantaggio della società che, anzi, aveva posto in essere, per assicurare una corretta viabilità, varie misure di sicurezza, rispetto alle quali la realizzazione della segnaletica richiesta non avrebbe costituito un significativo aumento di spesa.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 22256 dell’ 8 giugno 2021, ha accolto il ricorso dell’azienda, rinviando il procedimento alla Corte d’Appello, che dovrà procedere a nuovo esame circa la sussistenza dei requisiti dell’“interesse” e del “vantaggio” per l’ente, necessari per l’affermazione della sua responsabilità, sulla base dei seguenti principi di diritto : «ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente […violato la normativa cautelare] allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica […e] la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche […è] l’esito (non di una semplice sottovalutazione del rischio di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa […] in materia di prevenzione” […]; «l’interesse è un criterio soggettivo, il quale rappresenta l’intento del reo di arrecare un beneficio all’ente mediante la commissione del reato […che deve essere accertato mediante una valutazione] ex ante [… essendo] del tutto irrilevante che si sia o meno realizzato il profitto sperato» […]; il requisito della commissione del reato nell’interesse dell’ente non richiede, ai fini della sua integrazione, la sistematicità delle violazioni antinfortunistiche, essendo ravvisabile “anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente», in quanto la sistematicità della violazioni «attiene al piano prettamente probatorio […], quale possibile indizio della esistenza dell’elemento finalistico della condotta dell’agente» […]; – “ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, e, dunque ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto” […] ovvero “massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso”, oppure consentendo una “riduzione dei tempi di lavorazione”; “[il] vantaggio […] è criterio oggettivo, legato all’effettiva realizzazione di un profitto, di importo non irrisorio, in capo all’ente quale conseguenza della […violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, il quale] deve essere analizzato, a differenza dell’interesse, ex post [… senza che sia] necessario che il reo abbia volontariamente violato le regole cautelari al fine di risparmiare, in quanto la mancanza di tale volontà rappresenta la sostanziale differenza rispetto all’interesse” […]; “il concreto apprezzamento della consistenza del vantaggio, cioè del suo importo non irrisorio, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che resta insindacabile ove congruamente ed adeguatamente motivata” […]; ai fini dell’integrazione del requisito del vantaggio non è necessaria la sistematicità delle violazioni antinfortunistiche, essendo ravvisabile tale criterio di imputazione anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino la consistenza del vantaggio derivato all’ente dalla commissione del reato, in quanto la sistematicità della violazioni attiene al piano prettamente probatorio, quale possibile indizio della consistenza del vantaggio».

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