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Radiazioni ionizzanti: pubblicato il decreto correttivo

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023, il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203, contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Radiazioni ionizzanti: pubblicato il decreto correttivo

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 ha apportato numerose correzioni al “testo unico della radioprotezione”, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101: sono stati modificati i Titoli II e III (definizioni e autorità competenti), IV (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), VI (regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo), VII (regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi), X (sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), XI (esposizione dei lavoratori), XII (esposizione della popolazione), XIII (esposizioni mediche), XV (particolari situazioni di esposizione esistente), XVI (apparato sanzionatorio), XVII (disposizioni transitorie e finali) e allegati, nonché modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e al D.P.R. 59/2013 (disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).

Tra le novità di più ampio ambito applicativo ricordiamo quella relativa alla periodicità minima della formazione (e, ove previsto, dell’addestramento specifico), che passa da triennale a quinquennale per i lavoratori (art. 111 del D.Lgs. 101/2020) e per i dirigenti e preposti (art. 110 del D.Lgs. 101/2020), fatto salvo comunque l’obbligo di aggiornarla all’atto del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o di nuove tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Inoltre, per l’effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 17 del D.Lgs. 101/2020, gli esercenti, se situati nelle aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 becquerel al metro cubo è pari o superiore al 15%, dovranno effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, oltre che nei luoghi di lavoro in locali sotterranei, anche in quelli situati in locali semisotterranei o al piano terra.

L’esercente è tenuto a completare le misurazioni, della durata minima di 12 mesi, entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’elenco aree prioritarie da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma; in caso di mancato rispetto delle scadenze è previsto l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00. Il 12 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo atto di individuazione di aree prioritarie, la Deliberazione n. 61-6054 della Giunta Regionale del Piemonte: per gli esercenti di tali aree il termine per la conclusione delle misurazioni è quindi il 12 luglio 2024.

Clicca qui per consultare il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

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