Secondo la Cassazione penale, in caso di coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni deve essere obbligatoriamente redatto un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), e non più DUVRI che regolino i rapporti tra l’appaltatore e ciascuna delle ditte appaltatrici.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro di una società che aveva appaltato a più ditte le operazioni di pulizia della caldaia di un inceneritore, durante le quali un lavoratore di una di esse si era ustionato a causa di errori nel coordinamento delle misure di sicurezza con i lavoratori delle altre imprese. Al datore di lavoro è stato rimproverato di non aver elaborato un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ma più distinti documenti DUVRI, uno per ciascuna ditta appaltatrice e relativo alle sole attività svolte dalla singola ditta.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che la condanna non avesse tenuto conto del fatto che le attività svolte dalle ditte coinvolte erano sfasate sia sotto il profilo temporale che sotto quello spaziale, escludendo ogni possibilità di interferenza lavorativa: pertanto non sussisteva l’obbligo di predisporre un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per tutte le imprese interessate, dal momento che un simile documento non avrebbe potuto aggiungere alcunché a quanto già previsto dai singoli DUVRI relativi a ciascuna impresa appaltatrice. La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 18438 del 16 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: «[…] questa Sezione ha […] chiarito che, ai fini di cui all’art. 26 [del D.Lgs. 81/2008], il rischio interferenziale è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori […]. Si è, infatti, opportunamente precisato che, non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro. Pertanto, l’interferenza rilevante va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi […]. Osserva inoltre il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’esistenza del rischio interferenziale non necessariamente presuppone la compresenza dei lavoratori delle diverse imprese nel medesimo contesto spaziale o temporale, più o meno ristretto. Sotto il profilo spaziale la stessa nozione di cui all’art. 26, comma 1,D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81(con cui il ricorrente non si confronta), è piuttosto ampia, facendo riferimento non solo alla singola unità produttiva ma anche all’azienda ed al medesimo ciclo produttivo (“all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima”), e mal si concilia con la pretesa del ricorrente di farla coincidere con la contemporanea presenza negli stessi locali di un più ampio complesso aziendale […]. Come anticipato, in una prospettiva funzionale, l’interferenza rilevante deve essere intesa non solo e non tanto in termini di compresenza dei lavoratori, quanto piuttosto come coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, le cui attività, come nella specie, convergevano nella esecuzione di un compito unitario. Sicché, in presenza di rischio interferenziale, il datore di lavoro committente aveva quindi l’obbligo di redigere il DUVRI, ovvero un documento unico, e non invece tre distinti documenti, con ciascuna delle società appaltatrici, e relativi ai diversi compiti assegnati nella attività di pulizia della caldaia».