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Premio Inail: è sufficiente un uso occasionale del muletto per giustificare l’aumento

L’utilizzo, anche complementare e sussidiario, di attrezzature meccaniche è sufficiente per giustificare l’aumento del premio dovuto all’Inail: basta la loro presenza nello svolgimento dell’attività.

Premio Inail: è sufficiente un uso occasionale del muletto per giustificare l’aumento

Dopo un’ispezione presso la sede di una società di commercio all’ingrosso, l’Inail ha applicato a quest’ultima un aumento della tariffa assicurativa a causa della presenza di due muletti, facendola passare dal premio previsto per la categoria di attività 0131 (commercio all’ingrosso senza attrezzature meccaniche) a quello della categoria 0121 (commercio all’ingrosso con attrezzature meccaniche). La società ha contestato tale rialzo sostenendo che l’uso del muletto aveva natura solo complementare e sussidiaria, marginale all’interno del ciclo produttivo, e tale comunque da non giustificare la variazione del rischio assicurativo.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha dato ragione alla società e, conseguentemente, ha ridotto il premio assicurativo dell’Inail. Successivamente, però, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione assunta dal Tribunale, sia perché ha ritenuto che le prove testimoniali con cui la società aveva tentato di sminuire l’utilizzo dei muletti non erano convincenti, sia perché, comunque, l’aumento del premio assicurativo era giustificato dal maggiore rischio per la sicurezza dei dipendenti derivante dall’uso, anche sporadico, di mezzi meccanici.

La Sezione Lavoro della Cassazione Civile, con la sentenza n. 23112, depositata il 17 settembre 2019, ha confermato la decisione della Corte d’Appello: “La tesi [della società di commercio all’ingrosso], secondo cui la sola presenza del muletto non era sufficiente a far classificare l’azienda utilizzatrice come impresa di commercio all’ingrosso con attrezzature meccaniche, non trova riscontro nella norma che non richiede alcuna indagine sulla complementarietà o meno dell’utilizzo dei mezzi meccanici , ma soltanto la loro presenza nello svolgimento dell’attività. Dalla norma non si ricava neppure quanto preteso dalla ricorrente circa un utilizzo consistente della attrezzatura meccanica: la ratio della norma è, come ben evidenziato dalla Corte d’appello, quella di tutelare la sicurezza dei dipendenti esposti ad un maggiore rischio in presenza di mezzi meccanici sul luogo di lavoro”.

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