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Piano operativo di sicurezza troppo generico: condannato un datore di lavoro

La Cassazione penale precisa che il piano operativo di sicurezza (POS) deve prevedere misure specifiche per minimizzare i rischi prevedibili: la generica indicazione di segnalare situazioni fuori norma o di possibile pericolo è insufficiente, in quanto non calibrata sui rischi concreti collegati all’attività esercitata e all’ambiente.

Il caso riguarda un infortunio mortale occorso a un lavoratore edile durante i lavori di scavo in un cantiere per la ristrutturazione di un fabbricato, sito in un centro abitato, nel quale per caso era stata trovata e danneggiata dalla benna dell’escavatore una conduttura elettrica. Il lavoratore, incaricato da un preposto di fatto di inguainare la conduttura elettrica, era stato colpito da una scarica proveniente dal cavo, riportando lesioni mortali. Al datore di lavoro era stata contestata la violazione degli artt. 96, comma 1 lett. g), D.Lgs. 81/2008 per non avere redatto un piano operativo di sicurezza (POS) adeguato, e 117, comma 1 dello stesso Decreto, per non avere, nel corso di lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, adottato le prescritte precauzioni.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, l’adeguatezza del POS adottato, poiché in esso veniva indicato che dovevano essere immediatamente segnalate situazioni fuori norma e di pericolo, quale quella verificatasi, previsione rivolta ai lavoratori dipendenti, fra cui l’infortunato, e ritenuta esaustiva nel contenuto e prescrittiva di un obbligo di segnalazione, come tale necessariamente vincolante.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 21862 del 7 giugno 2022, ha rigettato il ricorso, affermando che: «[…] trovandosi il cantiere in un ambiente urbanizzato caratterizzato dalla presenza di numerose abitazioni, la presenza della linea elettrica era evenienza prevedibile e che, conseguentemente, il piano operativo di sicurezza avrebbe dovuto indagare tale rischio e prevedere, per l’ipotesi del rinvenimento di linee elettriche, la sospensione dei lavori e l’immediata comunicazione da parte dei dipendenti al datore di lavoro della evenienza. La previsione contenuta nel POS, ovvero l’obbligo di evidenziare situazioni fuori norma o di possibile pericolo, era insufficiente, in quanto generica e non calibrata sui rischi concreti collegati all’attività esercitata (scavi nel sottosuolo) e soprattutto all’ambiente in cui l’attività era esercitata (area urbanizzata ove era prevedibile la presenza sotto il suolo di condutture), stante anche l’obbligo, previsto dall’art. 117 D.lgs n. 81/2008 di adottare in caso di lavori in prossimità di linee elettriche attive, le precauzioni ivi prescritte. […] Laddove il POS avesse contenuto la previsione specifica delle cautele da attuare nel caso di rinvenimento della linea elettrica, prima fra tutte la sospensione dell’attività e l’immediata comunicazione al datore di lavoro, l’evento non si sarebbe verificato, dall’altro, la condotta del preposto presente in cantiere, che aveva dato mandato alla vittima di ricoprire la conduttura con un corrugato, non poteva valere ad integrare una serie causale autonoma, tale da interrompere il nesso di causa, in quanto era stata la totale inadeguatezza del POS a innescare la sequenza causale e a consentire al preposto di agire nel modo anzidetto».

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