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Obbligo di dispositivi di protezione individuale anche per le attività lavorative non programmate

Secondo la Cassazione il datore di lavoro risponde penalmente della mancata fornitura e formazione all’uso dei DPI anche nel caso di infortunio verificatosi durante un’attività non preventivata né prevista dal Piano Operativo di Sicurezza, sempre che il rischio sia prevedibile e connesso al tipo di lavoro svolto.

Il caso riguarda la caduta, durante i lavori per la costruzione di un capannone, di un operaio privo di adeguata cintura di sicurezza e imbracatura e non addestrato all’uso di dispositivi di protezione individuale salvavita contro le cadute dall’alto.

Il datore di lavoro dell’operaio, ritenuto responsabile sia in primo grado che in appello del reato di lesioni colpose gravi, aveva proposto ricorso per cassazione, ritenendo che i giudici di merito avessero sottovalutato il fatto che la caduta fosse avvenuta in una circostanza non prevista dal piano di lavoro, che era stato modificato in cantiere senza informare il titolare. Il materiale antinfortunistico fornito ai lavoratori, sosteneva il datore di lavoro, era idoneo per le attività previste nel P.O.S.: i mezzi di protezione erano stati forniti sulla base di un piano di sicurezza che, nel caso in esame, era stato ritenuto adeguato al lavoro da eseguire. Quindi il datore di lavoro, non informato della variante, non poteva essere ritenuto colpevole, essendo egli tenuto a prevedere i soli rischi correlati al lavoro programmato.

Non così, però, ha deciso la Cassazione Penale, Sezione IV, che con Sentenza n. 50306 del 7 novembre 2018, ha rigettato il ricorso, osservando che “il datore di lavoro, fermi gli altri obblighi specifici, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate. Questa norma evidenzia che il presupposto dell’obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro è sempre un rischio strutturalmente inerente al tipo di lavoro svolto, indipendentemente dall’occasionale contesto in cui l’incarico sia stato conferito. Da tale premessa deriva la logica conseguenza che non è esente da responsabilità il datore di lavoro che sia venuto meno all’obbligo di fornire ai suoi dipendenti i presìdi antinfortunistici previsti per le mansioni tipiche loro assegnate, anche nel caso in cui l’infortunio si sia verificato in occasione di un’attività non preventivata, qualora l’evento concretizzi il rischio che i predetti presìdi avrebbero dovuto prevenire; in tale evenienza si tratta, infatti, di rischio prevedibile in quanto strutturalmente connesso al tipo di lavoro ordinariamente svolto”.

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