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Nomina dei RLS nelle aziende con più unità produttive: i chiarimenti del Ministero 

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito chiarimenti sulla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende caratterizzate da più unità produttive autonome.

​Con l’Interpello n. 4/2023, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un’istanza, formulata da COBAS – Lavoro Privato, relativa al numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende caratterizzate da più unità produttive autonome. Il quesito si riferiva al caso concreto di un’azienda, articolata su più unità produttive, nella quale era stato riconosciuto dal datore di lavoro un numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza parametrato sul numero complessivo di dipendenti aziendali, anziché sul numero di unità operative e di dipendenti delle stesse.

Per rispondere al quesito, la Commissione per gli Interpelli ha richiamato, fra gli altri, l’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 81/2008, che definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, e la lettera t) del medesimo comma, che definisce unità produttiva lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o allerogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionaleHa, inoltre, ricordato i commi 2, 5 e 7 dell’art. 47 dello stesso decreto: In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaIl numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per lespletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettivaIn ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

La Commissione, dopo aver ricordato, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sullapplicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche, ha ritenuto che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista lelezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per lespletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Clicca qui per scaricare l’Interpello n. 4/2023 del 22 giugno 2023

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