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Modifiche al Regolamento REACH

Il Regolamento 2018/1513 del 10 ottobre 2018 ha modificato l’Allegato XVII all Regolamento REACH: dal 1 novembre 2020 vietata l’immissione sul mercato di capi di abbigliamento contenenti 33 sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in misura superiore ai limiti stabiliti dalla Commissione UE.

Modifiche al Regolamento REACH

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B.

La Commissione si è attivata a seguito della segnalazione da parte di alcune autorità pubbliche, secondo le quali i consumatori potrebbero essere potenzialmente esposti, attraverso il contatto con la pelle o per inalazione, a sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione presenti in capi d’abbigliamento e relativi accessori, altri articoli tessili o calzature.

Al fine di ridurre al minimo l’esposizione dei consumatori, la Commissione ha vietato dopo il 1 novembre 2020 l’immissione sul mercato delle sostanze menzionate nel provvedimento e presenti in concentrazioni superiori ai livelli specificati nei capi d’abbigliamento e nei relativi accessori, nelle calzature e in altri articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d’abbigliamento (per esempio, biancheria da letto, coperte, imbottitura o pannolini riutilizzabili). Per lo stesso motivo gli accessori decorativi e i dispositivi di fissaggio non tessili saranno interessati dalla nuova restrizione.

I capi d’abbigliamento, i relativi accessori e le calzature, o le parti di capi d’abbigliamento, relativi accessori o calzature, che sono interamente di cuoio, pellicce o pelli naturali non saranno invece assoggettati a tali restrizioni, in quanto per la loro produzione sono utilizzati processi e sostanze chimiche differenti.

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