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Modificati gli allegati al D.Lgs. 81/2008 sui rischi da agenti cancerogeni o mutageni

Recependo due direttive europee del 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute hanno aggiornato l’elenco di sostanze, miscele e processi e i valori limite di esposizione professionale relativi agli agenti cancerogeni o mutageni.

Modificati gli allegati al D.Lgs. 81/2008 sui rischi da agenti cancerogeni o mutageni

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 sono state recepite la Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, e quindi sostituiti gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. 81/2008.

Nell’Allegato XLII è stato aggiunto all’elenco di sostanze, miscele e processi cancerogeni il riferimento ai lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore e ai lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

L’Allegato XLIII, già recentemente oggetto di un sostanziale ampliamento da parte del D.Lgs. 44/2020, prevede ora nuovi valori limite di esposizione professionale per tricloroetilene, 4,4’- metilendianilina, epicloridrina, etilene dibromuro,  etilene dicloruro, cadmio e suoi composti inorganici, berillio e suoi composti inorganici, acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico, formaldeide, 4,4’metilene-bis (2 cloroanilina), emissioni di gas di scarico dei motori diesel, miscele di idrocarburi policiclici aromatici (in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene), oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore. Per alcuni di questi valori limite sono previsti differimenti dell’entrata in vigore o adeguamenti graduali per alcuni settori come, ad esempio, quello sanitario per la formaldeide o quello delle attività minerarie sotterranee per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Clicca qui per scaricare il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021

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