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Mesotelioma pleurico da amianto: provata l’esposizione extralavorativa, assolto il committente

La Cassazione Penale ribadisce: in presenza di patologie riconducibili a più fattori diversi, la presenza di fattori causali alternativi all’esposizione lavorativa comporta l’assenza di responsabilità dei vertici aziendali.

Il caso riguarda la morte, per mesotelioma pleurico, del titolare di una ditta individuale che, per molti anni, aveva svolto attività comportanti la rimozione di controsoffittature e pareti (con conseguente dispersione di polveri di amianto) presso una grande azienda.

In primo grado i vertici dell’azienda committente erano stati condannati per omicidio colposo, avendo – secondo la ricostruzione del Tribunale – omesso di adottare tutti i provvedimenti necessari per contenere l’esposizione all’amianto.

Contro tale pronuncia veniva presentato appello motivato, fra l’altro, dalla presenza di fattori causali alternativi prospettati dalla difesa: in particolare la circostanza che il titolare della ditta appaltatrice avesse abitato per lungo tempo a breve distanza da un’industria manifatturiera di amianto, e che anche la sede degli uffici della sua ditta fosse ubicata nelle vicinanze di tale industria, mentre nell’edificio dell’azienda committente egli intratteneva rapporti commerciali e svolgeva una funzione di supervisione del lavoro dei propri dipendenti, solo sporadicamente aiutandoli nelle attività di installazione.

I giudici di secondo grado, accogliendo le tesi della difesa, avevano ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova certa della esposizione ad amianto all’interno dell’edificio della committente, sussistendo il ragionevole dubbio dell’esposizione ambientale nell’area di residenza e, quindi, assolvevano i vertici dell’azienda. Contro tale pronunciamento il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino proponeva ricorso per Cassazione.

La Cassazione Penale, Sezione IV, con Sentenza n. 34311 del 20 luglio 2018, rigettava il ricorso, osservando che “la condanna «al di là di ogni ragionevole dubbio» implica […] che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l’irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell’ipotesi alternativa stessa”, e che “in tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi ed alternativi tra loro, la ricostruzione del nesso eziologico impone la sicura esclusione di fattori causali alternativi”.

Nel caso specifico, osserva la Cassazione, la serie causale alternativa proposta dalla difesa aveva invece trovato concreti riscontri fattuali indiziari, tali da “radicare un ragionevole dubbio sul meccanismo eziologico che ha determinato l’insorgenza del mesotelioma pleurico” e sufficienti, quindi, a motivare correttamente la sentenza di assoluzione.

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