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Medico competente: nessun obbligo di comunicazione al medico curante anche in caso di grave alterazione degli esami ematici

La Cassazione penale assolve un medico competente dall’accusa di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.): la sorveglianza sanitaria deve valutare lo stato di salute del lavoratore solo con riferimento ai rischi specifici cui lo espone la mansione.

Il caso riguarda il decesso per mielodisplasia di un lavoratore, sottoposto a sorveglianza sanitaria nei due anni precedenti l’evento, e la condotta del medico competente, condannato in primo grado e in appello per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.) in quanto reo non aver effettuato, nel redigere i certificati di idoneità lavorativa, un’adeguata valutazione dei risultati degli esami ematochimici, dai quali emergevano leucopenia, anemia, piastrinopenia, pancitopenia e linfocitosi, e di aver omesso qualunque comunicazione dell’esito degli esami al medico curante del lavoratore, determinando così un ritardo diagnostico che avrebbe compromesso la possibilità di un intervento terapeutico che avrebbe quantomeno procrastinato l’esito infausto.

Il medico ha proposto ricorso per cassazione contestando, fra l’altro, di aver correttamente accertato lo stato di salute del lavoratore con specifico riferimento ai suoi compiti lavorativi, i quali non erano incompatibili col suo stato di salute, e di aver suggerito allo stesso di rivolgersi al suo medico curante per effettuare ulteriori accertamenti clinici; ha inoltre escluso la sussistenza di qualsiasi nesso di causalità tra la sua condotta e la morte del lavoratore, rigettando l’accusa di errore diagnostico per non avere riscontrato la displasia midollare da cui era affetto il lavoratore, i cui sintomi si erano manifestati solo dopo la sua ultima visita, e sostenendo l’erroneità del giudizio controfattuale operato nella sentenza impugnata, cioè la verifica se, in caso di presunto comportamento alternativo lecito, il decesso si sarebbe verificato ugualmente o no.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 19856 del 2 luglio 2020, dopo una disamina dei compiti che la norma pone in capo al medico competente, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, precisando che «per quanto emerge dalle sentenze di merito, il [medico competente] aveva provveduto a consegnare i risultati delle analisi cliniche e in particolare degli esami ematologici al [lavoratore] consigliandogli di recarsi dal medico curante per ulteriori approfondimenti diagnostici mentre quest’ultimo non aveva dato alcun seguito a tali indicazioni. È opportuno precisare che non è prevista, al riguardo, alcuna interlocuzione diretta da parte del medico competente nei confronti del medico curante del lavoratore, cosicché nessun rimprovero a tale titolo può essergli addebitato»; inoltre «nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose in campo medico, il ragionamento contro – fattuale, […] deve essere svolto dal giudice tenendo conto della specifica attività che sia stata specificamente richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo) […]», giudizio che, nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha ritenuto non correttamente argomentato, con riferimento ai compiti che la normativa pone in capo al medico competente.

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