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Medico competente e riunione periodica: i chiarimenti del Ministero

Con l’Interpello n. 1/2022, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti sull’obbligo di partecipazione del medico competente alla riunione periodica nel caso in cui sia stato individuato in azienda un coordinatore dei medici competenti.

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto a un’istanza dell’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) relativa all’obbligo di partecipazione del medico competente alla riunione periodica, di cui all’art. 35, nel caso in cui sia stato individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D.Lgs. 81/2008; in particolare, CIMO ha chiesto se l’invito alla riunione periodica debba essere limitato al medico competente coordinatore oppure esteso a tutti i medici competenti aziendali.

Si ricorda che l’art. 35 del citato D.Lgs. 81/2008, che disciplina la riunione periodica, al comma 1, dispone che “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, e che l’art. 39 del D.Lgs. 81/2008, relativo allo svolgimento dell’attività di medico competente, al comma 6 dispone che “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.

Considerando ciò, insieme alle disposizioni degli artt. 25, comma 1, lettera i), 35, commi 1 e 3 e 39, comma 4, la Commissione per gli Interpelli ha ritenuto che la citata normativa preveda, in capo al medico competente anche non coordinatore, puntuali prerogative e responsabilità, tra le quali quella della partecipazione alla riunione periodica, e chenon si evinca dalla medesima [normativa] la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva”.

Clicca qui per scaricare l’Interpello n. 1/ 2022 del 7 giugno 2022

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