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Lavoro autonomo o subordinato? Il punto di vista della Cassazione civile

Una richiesta all’INAIL di rendita da infortunio da parte di un giardiniere operante in una villa privata ha fornito alla Sezione lavoro della Cassazione civile l’occasione per precisare gli attuali orientamenti in materia di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Il caso riguarda la richiesta di una rendita da infortunio rivolta all’INAIL da parte di un lavoratore che chiedeva, contestualmente, il riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro in qualità di giardiniere in una villa privata.

La Sezione lavoro della Cassazione civile, con sentenza n. 1555 del 23 gennaio 2020, ha con l’occasione preso atto che, oggi, i rapporti di lavoro autonomo e subordinato «non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni “primordiali” e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo […] fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile», e sottolineato che «secondo il richiamato e consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell’attività (opus)». La sentenza ha inoltre ricordato che il contenuto letterale del contratto sottoscritto dalle parti non è vincolante per il giudice, poiché «ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione […], ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata».

Ciò considerato, la sentenza ha comunque rigettato la domanda dell’infortunato, prendendo atto che «dall’istruttoria espletata in primo grado, non emerge che [l’infortunato] osservasse un orario fisso e sempre uguale […]; ciò che denota quella libertà di organizzazione [che depone] a favore dell’autonomia del rapporto. Né sono emersi altri elementi a supporto della subordinazione, atteso che nessuno riferisce di direttive impartite giornalmente, o di controllo della presenza o meno nel giardino [dell’infortunato] e del lavoro svolto giornalmente. Le modalità di espletamento del rapporto, per cui [l’infortunato] decideva se, quando e con quali tempi occuparsi della cura del giardino dei proprietari della villa, fanno propendere per un’obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, e tale prospettazione viene avvalorata dal fatto che il compenso mensile fosse sempre uguale, a prescindere dal numero di ore lavorate nel mese»

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