Una recente sentenza della cassazione penale ribadisce che chi cede un macchinario di cui è conoscibile la non conformità alle prescrizioni in tema di sicurezza è sempre corresponsabile di eventuali infortuni.
Il caso riguarda il legale rappresentante di una società che aveva concesso in uso a un’officina meccanica una ventosa da sollevamento, risultata poi in cattivo stato di manutenzione, condannato in cooperazione colposa con il legale rappresentante dell’officina stessa per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore, colpito da un pannello staccatosi dalla presa della ventosa difettosa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che l’onere di verifica delle condizioni del macchinario grava sull’utilizzatore e che, trattandosi di verifica da effettuarsi sempre e non solo periodicamente, prescinde dal pregresso uso e manutenzione, potendo anche minimi eventi comprometterne il buon funzionamento: l’utilizzatore avrebbe quindi dovuto verificare le condizioni di corretta funzionalità della ventosa sia al momento della consegna che prima dell’utilizzo della stessa.
La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 10665 del 14 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: «La difesa, reiterando una tesi già dibattuta nel giudizio d’appello, ha riproposto il tema dell’esistenza dell’obbligo del concedente in uso del macchinario di verificarne le condizioni prima della consegna, ritenendo che esso incomba sull’utilizzatore prima di ogni utilizzo. Tale tesi è smentita, intanto, dal chiaro tenore dell’imputazione, con la quale si è espressamente rimproverato al A.A. di aver concesso in uso alla ditta del C.C. un macchinario non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal cui utilizzo è derivato l’evento (art. 2.3, D.Lgs. n. 81/2008, norma che riproduce esattamente l’abrogato art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994) e dai principi più volte formulati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla concorrenza delle due posizioni di gestori del rischio (quella, cioè, del fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e quella dell’utilizzatore/datore di lavoro). Nella specie le lesioni sono state cagionate dall’impiego di un macchinario ad uso lavorativo cosicché, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi […]. Tali principi, peraltro, sono stati successivamente ripresi, riconoscendosi la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita […] Trattasi, peraltro, di divieto non limitato al fornitore professionale della macchina, il relativo obbligo incombendo anche su chi l’abbia ceduta solo occasionalmente […]. Va, poi ricordato che neppure una formale certificazione attestante la rispondenza alle misure esonera il venditore (ma, si ritiene, anche il cedente) per le lesioni derivanti da un infortunio sul lavoro per effetto dell’impiego del macchinario difettoso […]».