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La Cassazione Penale sull'efficacia dei modelli di organizzazione e di gestione

L’adeguatezza e l’efficacia dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 non possono essere escluse solo perché si è verificato un incidente o si è riscontrata la presenza di «insidie pericolosissime»: accolto il ricorso del datore di lavoro di una multinazionale.

La Cassazione Penale sull'efficacia dei modelli di organizzazione e di gestione

Il caso riguarda la condanna ad ammenda, in primo grado, di un datore di lavoro, per aver omesso di adottare adeguate protezioni per impedire la caduta del personale nelle aperture dei pavimenti e delle pareti di un capannone.

Nel suo ricorso per Cassazione il datore di lavoro aveva, fra l’altro, criticato il fatto che il Tribunale avesse omesso di considerare che, sulla base dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, l’obbligo di vigilanza “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4 [del medesimo Decreto]”, modello che la società, di cui l’imputato era legale rappresentante, aveva formalmente adottato e concretamente applicato, come dimostrato dalle ripetute verifiche svolte da parte del sistema di audit interno e degli enti certificatori.

La Terza Sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 25977 del 12 giugno 2019, ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che: “[…] in imprese di grandissime dimensioni, organizzate in più stabilimenti, il «datore di lavoro» risponde delle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che discendono dalle scelte gestionali di fondo ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo a fronte di apprezzabili sopravvenienze. […] l’adeguatezza e l’efficacia del modello di controllo deve essere verificata in considerazione della sua specificità rispetto all’ambiente lavorativo interessato, ma non può essere esclusa solo perché si è verificato un incidente. […] [Nel caso specifico] essendo il ricorrente «datore di lavoro» di una società multinazionale a struttura complessa ed articolata in molteplici stabilimenti, è necessario accertare se le riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori discendono da scelte gestionali di fondo dell’impresa ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello organizzativo, valutata secondo un giudizio ex ante, alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della predisposizione di esso, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo. Nella specie, la sentenza impugnata, per affermare la responsabilità del ricorrente, ha richiamato l’incidente e la presenza di «insidie pericolosissime» sul luogo del fatto, ma non ha precisato se, e perché, la presenza di queste «insidie» e la mancata «neutralizzazione» di esse debbano essere ritenute la conseguenza di scelte gestionali di fondo dell’impresa, né se, e perché, in relazione a tali circostanze, debba ritenersi l’inefficacia e l’inadeguatezza del modello organizzativo, secondo una valutazione compiuta alla luce di tutti gli elementi conoscibili al momento della sua predisposizione”.

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