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La Cassazione penale sulla concreta e adeguata applicazione del DUVRI in caso di subappalto

La Cassazione penale ribadisce che non basta prendere in considerazione correttamente il rischio nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI): è necessaria la predisposizione, da parte del committente, di procedure sulla concreta e adeguata attuazione delle previsioni di sicurezza previste, che coinvolgano anche i lavoratori di ditte subappaltatrici.

Il caso riguarda la condanna, per lesioni colpose, del direttore dell’ufficio tecnico di un’azienda edile, delegato con funzioni organizzative e dispositive in materia di prevenzione antinfortunistica, per l’infortunio occorso a un autotrasportatore, dipendente da un’impresa subappaltatrice, che era stato travolto da un muletto durante le operazioni di posizionamento di un carico sul suo automezzo. Secondo i giudici di merito l’infortunio era stato una diretta conseguenza della mancata adozione di procedure atte a evitare il rischio di investimento degli autisti durante il carico sugli automezzi, del quale il committente deve rispondere anche in caso di subappalto.

Contro tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, che nell’originario capo di imputazione non fosse menzionata l’infrazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che, come noto, prevede l’obbligo di predisposizione, da parte del committente, di un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), violando quindi il principio di correlazione fra accusa e sentenza.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 4886 del 5 febbraio 2020, ha però osservato che «il profilo di colpa specifica ritenuto sussistente dal primo giudice – in punto di violazione degli obblighi previsti dall’art. 26 d.lgs. n. 81/2008 -, deve ritenersi ricompreso nel fatto descritto nel capo di imputazione, alla luce di tutte le risultanze istruttorie processualmente emerse, sulle quali l’imputato si è ampiamente difeso. I giudici di merito hanno accertato che il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) prevedeva che l’autista potesse scendere dal proprio veicolo, avendo il compito di controllare il corretto posizionamento del carico, ma ne doveva restare nelle vicinanze, proprio al fine di evitare situazioni di rischio come quella in concreto verificatasi. Tale rischio, dunque, era stato preso in considerazione nel DUVRI, ma è emerso che non era stata data concreta e adeguata attuazione alle previsioni di sicurezza, per cui anche la disposizione di recarsi nella strada privata – al di fuori della zona di carico – per controllare il posizionamento del camion non era stata codificata. Di qui l’addebito di responsabilità colposa nei confronti del prevenuto, stante la mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimento degli autisti (di altra ditta) durante il carico sugli automezzi».

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