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La Cassazione penale sul rischio amianto negli appalti

Nei lavori in appalto che comportano rischio amianto, l’obbligo del committente di fornire all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi specifici (art. 26 D.Lgs. 81/2008) permane in capo ai soggetti che, nell’organizzazione, esercitano poteri effettivi di decisione e di spesa. La predisposizione del DUVRI e la mera designazione del RSPP non hanno, di per sé, efficacia esimente.

Con la sentenza n. n. 5757 del 12 febbraio 2026. La Sez. III della Cassazione penale esamina l’affidamento a un’impresa esterna di lavori che prevedevano la rimozione di pannelli in eternit contenenti amianto. Al vertice aziendale individuato nel giudizio veniva contestata l’omessa fornitura di informazioni specifiche e circostanziate sul rischio presente nei luoghi di lavoro, in violazione dei doveri di cooperazione e coordinamento previsti per gli appalti.

Posizione di garanzia: rilievo dei poteri effettivi

La Corte valorizza il criterio dell’effettività: la responsabilità si ancora ai poteri concretamente esercitati (organizzazione del lavoro, direzione del personale, poteri disciplinari, capacità di incidere sulle misure di prevenzione), più che alla sola qualifica formale. In questa prospettiva, la presenza di figure tecniche dedicate alla sicurezza può incidere sulla distribuzione interna dei compiti, ma non elimina la titolarità (o la compartecipazione) della posizione di garanzia in capo ai soggetti apicali con poteri reali.

RSPP: consulenza e supporto tecnico, non delega di funzioni

La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui la mera designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non equivale a delega di funzioni. L’RSPP svolge compiti di consulenza e supporto tecnico‑organizzativo, ma non si sostituisce al garante primario in assenza dei presupposti tipici della delega (attribuzione effettiva di poteri e risorse, autonomia, accettazione, controllo).

DUVRI: documento necessario, ma non «schermo» penale

Analogamente, la presenza del DUVRI non neutralizza automaticamente la responsabilità per omessa informazione. Negli appalti, l’obbligo di cooperazione e coordinamento è sostanziale prima che documentale: ciò che rileva è la completezza e l’aggiornamento delle informazioni trasferite e la loro effettiva traduzione in misure operative e vigilanza sull’esecuzione.

In presenza di rischio amianto, le informazioni verso l’impresa esecutrice devono essere specifiche e, in particolare, includere almeno:

  • localizzazione delle aree e dei materiali contenenti amianto interessati dalle lavorazioni;
  • tipologia/natura dei materiali e stato di conservazione (incluso il grado di degrado);
  • modalità operative consentite, misure di confinamento/controllo della dispersione e DPI richiesti;
  • procedure per la gestione delle emergenze e per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Novità normative: D.Lgs. 213/2025 (in vigore dal 24 gennaio 2026)

La sentenza si inserisce in una fase di rafforzamento della disciplina prevenzionale in materia di amianto. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 (attuativo della direttiva (UE) 2023/2668) ha aggiornato il Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008, intervenendo, tra l’altro, sul valore limite di esposizione e sugli obblighi documentali.

Tra i profili di maggiore impatto operativo:

  • valore limite di esposizione professionale pari a 0,01 fibre per cm³ (TWA 8 ore);
  • obbligo di cessazione immediata dei lavori quando il valore limite è superato o quando emergano materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori;
  • dal 21 dicembre 2029, misurazione delle fibre tramite microscopia elettronica (o metodi equivalenti o più accurati);
  • conservazione per quaranta anni della documentazione indicata nella notifica ex art. 250, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/2008 (come modificato).

Indicazioni operative essenziali

In termini pratici, la sentenza richiama l’esigenza di:

  • distinguere la nomina dell’RSPP dalla delega di funzioni, formalizzando eventuali deleghe secondo i requisiti di legge.
  • verificare e documentare preventivamente la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di manutenzioni, ristrutturazioni o demolizioni;
  • redigere e aggiornare un DUVRI realmente “su misura” del sito e delle interferenze, tracciando le informazioni trasferite all’appaltatore;
  • assicurare coordinamento e vigilanza effettivi sull’esecuzione delle lavorazioni, oltre alla produzione documentale;

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