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La Cassazione Penale sugli obblighi di documentazione in materia di sicurezza sul lavoro

La nomina del medico competente e l’assolvimento degli obblighi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro necessitano per legge di essere documentati: secondo la Cassazione Penale la mancata produzione in giudizio della relativa documentazione è sufficiente a motivare la condanna.

Un imprenditore, condannato al pagamento di un’ammenda di 12.000,00 euro per violazioni del D.Lgs. 81/08 in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, fra l’altro, che in giudizio non fossero state adeguatamente provate le violazioni contestate.

Egli asseriva, infatti, che per motivare la sua condanna si sarebbe dovuto verificare, attraverso una congrua attività istruttoria, se le norme in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione fossero state effettivamente violate, mentre il giudice aveva desunto la sussistenza delle violazioni esclusivamente sulla base della mancata esibizione da parte sua dei documenti comprovanti la condotta richiesta delle norme.

La Terza Sezione della Cassazione Penale ha quindi avuto modo, con la sentenza n. 2580 del 21 gennaio 2019, di precisare la sua posizione contraria a quanto sostenuto dal ricorrente, affermando che “tanto la […] nomina del medico competente (art. 18 c. 1 lett. a), D.lgs. 81/2008) quanto […] l’assolvimento degli obblighi di formazione ed informazione (art. 37 co.2, D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21.12.2011) necessitano per legge di essere documentati, donde correttamente il giudice ha tratto la prova della sussistenza dei reati ascritti dalla mancata esibizione della documentazione, nemmeno dopo la notifica del c.d. foglio di prescrizione, con cui era stata attivata la procedura prevista dal D.lgs. n. 758 del 1994”.

Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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