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La Cassazione penale ribadisce i confini del “rischio eccentrico”

Quando un infortunio è causato da un “rischio eccentrico”, in quanto esorbitante dall’area oggetto di valutazione e misura, e quindi tale da far venir meno la responsabilità del datore di lavoro? La Quarta Sezione della Cassazione penale torna sull’argomento, applicando i più recenti indirizzi in materia.

Il caso riguarda la condanna di un datore di lavoro e di un direttore dei lavori per l’omicidio colposo di un lavoratore addetto alla manutenzione che, mentre espletava mansioni affidategli lo stesso giorno del sinistro, diverse da quelle alle quali era ordinariamente adibito, era rimasto incastrato in un nastro trasportatore, con esisti fatali.

I condannati hanno proposto ricorso per cassazione, affermando, fra l’altro, che l’infortunato avrebbe agito in modo imprudente e imprevedibile, essendosi  avventurato da solo, pur potendo e dovendo sollecitare l’intervento di altri, in attività di manutenzione del nastro trasportatore non di sua competenza.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 17208 del 22 maggio 2023, ha rigettato il ricorso affermando che «[…] è stato infine chiarito da Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero (non massimata), [che] “La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento se tale da determinare un “rischio eccentrico” in quanto esorbitante dall’area di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)” […] Orbene, la Corte territoriale si è attenuta al principio di cui innanzi, la cui rilevanza invece il ricorrente sostanzialmente vorrebbe negare in maniera assertiva. È stata difatti esclusa nella specie l’interruzione del nesso eziologico anche in considerazione del rischio in concreto determinatosi in ragione della concreta attività svolta il giorno del sinistro, di quella alla quale il lavoratore era ordinariamente adibito e delle condizioni di contesto della relativa esecuzione. Il riferimento è in particolare all’esclusione dell’eccentricità, rispetto a quello che gli imputati erano chiamati a gestire, del rischio attivato dalla descritta condotta imprudente del lavoratore. Ciò in considerazione della concreta attività lavorativa cui era adibito il lavoratore il giorno del sinistro, implicante l’utilizzo del nastro trasportatore privo di presidi di sicurezza, e in condizioni di omessa formazione e informazione nonché di mancata previsione nel documento di sicurezza di idonea procedura volta alla gestione dello specifico rischio. L’eccentricità del rischio è stata altresì esclusa in considerazione dell’ordinaria attività, quella di manutentore, alla quale C.C. era adibito, anch’essa comunque tale da dover essere nella specie eseguita in condizioni di omessa formazione e informazione nonché di mancata previsione nel documento di sicurezza di idonea procedura volta alla gestione dello specifico rischio. […]».

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