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La Cassazione penale contro il “senno di poi”

La Cassazione penale ribadisce che il giudizio sulla colpa da fatto illecito non può essere formulato sulla base del “senno di poi”: le regole cautelari applicabili ai casi concreti devono essere preesistenti ai fatti e conoscibili dai soggetti obbligati.

Il caso riguarda la condanna, a seguito dell’infortunio di un operaio, di un datore di lavoro, per aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature ritenute non idonee ai fini della sicurezza e inadeguate al lavoro da svolgere,in violazione degli artt. 70 e 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Durante la manovra di un escavatore per il sollevamento di pezzi di legno, infatti, un lavoratore era stato colpito alle gambe dal cucchiaio dell’escavatore stesso, a causa dell’involontario urto, da parte del conducente, del joystick di comando dell’attrezzatura: secondo i giudici di merito, però, se il datore di lavoro avesse fornito ai propri operai un macchinario diverso, come ad esempio una gru a movimentazione solo verticale, l’infortunio non si sarebbe verificato.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affermando, fra l’altro, che i giudici avessero errato nel ritenere inadeguato l’escavatore: in realtà, l’infortunio non si sarebbe comunque evitato con l’uso di attrezzature diverse, ma solo con l’attenzione del manovratore, il quale avrebbe dovuto tirare verso di sé la leva di sicurezza per disattivare la funzionalità del joystick.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 38908 del 25 settembre 2023, ha accolto il ricorso, constatando che «[…] I giudici del merito hanno individuato la colpa del ricorrente esclusivamente sulla base dell’evento verificatosi, mediante una tipica valutazione ex post, così sintetizzabile: posto che il lavoratore ha subito lesioni per essere stato colpito (per un errore dell’operatore) da un movimento laterale della benna dell’escavatore, il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire ai propri operai un macchinario diverso, segnatamente una gru con cestello a movimentazione solo verticale, la quale certamente non avrebbe colpito la persona offesa. […] Un simile ragionamento, frutto della nota distorsione (bias) cognitiva del “senno di poi” (hindsight bias), renderebbe colposo qualsiasi comportamento umano causativo di danno, poiché è (quasi) sempre possibile, dopo l’evento, ipotizzare un comportamento alternativo corretto e idoneo ad impedirlo. […] In altri termini, il giudizio sulla colpa da fatto illecito (civilistico o penalistico) non deve essere condizionato da ciò che è successo, ma deve essere formulato sulla scorta di una attenta analisi della situazione antecedente il verificarsi dell’evento, tenendo anche conto delle informazioni conosciute (o conoscibili) dal soggetto (presunto responsabile) al momento della sua decisione di assumere la condotta (commissiva o omissiva) causativa del danno. […] In definitiva, la sentenza impugnata non ha individuato disposizioni che imponessero, ex ante, di dotare i lavoratori di un diverso macchinario per la movimentazione dei pezzi di risulta dallo scavo, avendole desunte solo a seguito di una inaccettabile elaborazione “creativa”, frutto di una valutazione ex post. Per contro, in tema di colpa generica (ed anche ai fini della responsabilità civile), la regola cautelare applicabile al caso concreto deve essere preesistente al fatto e desumibile sulla base di un processo ricognitivo, che tenga conto dei tratti tipici caratterizzanti l’evento e del sapere scientifico, tecnico o esperienziale esistente in quel dato momento storico. […]».

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