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La Cassazione civile ribadisce la responsabilità del datore di lavoro in caso di mobbing orizzontale

In caso di comportamenti vessatori da parte di colleghi, posti in essere in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo, il datore di lavoro ha l’obbligo di attivarsi per tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.

La Cassazione civile ribadisce la responsabilità del datore di lavoro in caso di mobbing orizzontale

Il caso riguarda la condanna di una società al pagamento, a una lavoratrice, di un risarcimento per danno da invalidità temporanea conseguente al mobbing posto in essere dai suoi colleghi: il rappresentante legale della società, pur messo al corrente dei reiterati episodi mobbizzanti, non avrebbe indagato a fondo, né attuato provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la lavoratrice.

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione contestando, fra l’altro, che non fossero stati adeguatamente segnalati al datore di lavoro i comportamenti mobbizzanti posti in essere dai colleghi nei confronti della lavoratrice.

La Sezione Lavoro della Cassazione civile, con sentenza n. 27913 del 4 dicembre 2020, ha rigettato il ricorso, confermando la condanna, poiché «sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie subite dalla [lavoratrice], tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c.. […] [essendo] inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza dei comportamenti tenuti [dai suoi dipendenti], in quanto molte circostanze gli sono state riferite direttamente dalla [lavoratrice sottoposta a mobbing]». La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, «la mancata predisposizione di tutti i dispositivi atti a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l’art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell’individuo, ed altresì l’art . 2087 c.c. che, imponendo la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro, prevede un obbligo, da parte di quest’ultimo, che non si esaurisce “nell’adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico”, ma attiene anche – e soprattutto – alla predisposizione “di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio».

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