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I limiti dell’obbligo di vigilanza secondo la Cassazione penale

Nelle organizzazioni complesse, la delega ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 non elimina l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, che resta però un presidio organizzativo e procedurale di “alta vigilanza”, non un controllo minuto dell’operatività.

Il caso origina da un infortunio occorso durante l’impiego di un trapano a colonna privo di adeguate protezioni e di dispositivo di arresto di emergenza. L’attrezzatura, proveniente dalla precedente gestione, era stata già ritenuta non conforme e destinata alla dismissione, ma era rimasta in officina. Durante una lavorazione di foratura, il guanto dell’operatore si era impigliato nella punta in rotazione, con gravi lesioni all’arto e, nel capo d’imputazione, venivano richiamate, tra le altre, violazioni in materia di informazione e formazione e dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Dismissione dell’attrezzatura e dovere di vigilanza: i motivi di ricorso

I motivi di impugnazione miravano a contestare che la responsabilità fosse stata attribuita sulla base del fatto che il datore non avrebbe verificato “in concreto” la dismissione dell’attrezzatura. In particolare, si denunciava che il giudice non avrebbe distinto tra controllo organizzativo e controllo “momento per momento”; si deduceva l’omessa valutazione della delega di funzioni conferita al direttore tecnico e al preposto, cui era affidata la gestione operativa della sicurezza; si evidenziava l’esistenza di una procedura informativa interna idonea, se attuata, a impedire l’uso di attrezzature destinate a dismissione, con conseguente erroneità dell’addebito di colpa in vigilando.

I limiti dell’obbligo di vigilanza

La III Sezione della Cassazione penale, con la sentenza del 10 dicembre 2025, n. 39563, ha accolto il ricorso, affermando che: «La giurisprudenza di legittimità […] ha da tempo chiarito il contenuto e perimetro dell’obbligo di vigilanza all’interno di organizzazioni complesse, e che in tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall’art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. […][Inoltre] non ha valutato […] ai fini dell’adempimento dell’obbligo di vigilanza, che il [datore di lavoro] aveva, non solo delegato le funzioni in materia di sicurezza al direttore tecnico ed ad un preposto, ma aveva altresì approntato una procedura informativa che, ove attuata, avrebbe assicurato la conoscenza in capo al datore di lavoro del perdurante utilizzo delle attrezzature di cui era stata ordinata la dismissione».

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