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Gli indumenti da lavoro sono dispositivi di protezione individuale?

Per la Cassazione civile rientra nella categoria dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa, in concreto, costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore.

Il caso riguarda la richiesta di risarcimento del danno, presentata da parte di un operatore ecologico nei confronti del suo datore di lavoro, causato dall’inadempimento rispetto all’obbligo di lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro, considerati dal lavoratore, nel caso specifico, dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e, quindi, soggetti alla relativa disciplina. La domanda è stata rigettata sia dal Tribunale che, successivamente, dalla Corte d’appello, che hanno negato che gli indumenti del lavoratore potessero essere inquadrati nella categoria dei D.P.I., trattandosi di indumenti da lavoro ordinari, non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affermando, fra l’altro, che la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato che gli indumenti forniti ai lavoratori per lo svolgimento della prestazione non avessero alcuna funzione protettiva, e quindi non potessero essere classificati D.P.I., senza, fra l’altro, tenere conto del fatto che nel documento di valutazione dei rischi aziendale le scarpe, i guanti e la pettina ad alta visibilità erano classificati come D.P.I..

La Sezione Lavoro della Cassazione civile, con sentenza n. 10128 del 10 aprile 2023, ha accolto il ricorso, ritenendo che «[…] In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. […]».

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