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Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Intervista al dott. Giuliano Andrea Verga – medico del lavoro CDI

Il 28 aprile si celebra la giornata mondiale dedicata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro ( ILO ) alla salute e sicurezza sul lavoro. L’ILO è un’organizzazione internazionale fondata nel 1919, nell’ambito dei lavori che hanno segnato la Conferenza di pace di Versailles, alla fine del primo conflitto mondiale. La spinta ideale che nel 1919 ha portato alla creazione di questa istituzione è fondata sulla convinzione, verosimilmente condizionata anche dalla recente rivoluzione russa del 1917, che condizioni di lavoro più rispettose della salute e della sicurezza dei lavoratori, possano concorrere al mantenimento della pace. La prima edizione della giornata dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro promossa dall’ILO è stata nel 2003, da allora negli anni le giornate sono state dedicate ad argomenti sempre di notevole attualità sociale.

Qual è il tema di questa edizione?
Quest’anno il tema proposto alla riflessione dei cosiddetti stakeholders ( datori di lavoro, sindacati, autorità pubbliche, comunità scientifica, medici del lavoro, ecc. ) è il lavoro dei bambini e dei soggetti più giovani, intendendo riferirsi alla fascia di età compresa fra i 14 e 24 anni. Ad oggi si stima che la platea di soggetti che rientrano in questa fascia di età sia di circa 541 milioni, di cui 37 milioni sono bambini.

Qual è l’obiettivo dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro?
L’obiettivo proposto dall’ILO con un piano di sviluppo denominato Sustainable Development Goal (SDG) 8.7, è di pervenire entro il 2025 all’eliminazione del lavoro dei bambini. Il lavoro dei bambini e degli adolescenti è da sempre un argomento di triste attualità. Si tratta di un fenomeno costante nella storia, anche se con andamento alterno per incidenza e diffusione, verso il quale la sensibilità delle istituzioni e degli enti governativi dipende molto dallo sviluppo e dalle condizioni socio-economiche dell’area geografica, di volta in volta presa in esame. Il tema del lavoro minorile ha segnato anche la storia della medicina del lavoro. Una delle prime malattie associate al lavoro ha riguardato un’attività lavorativa che coinvolgeva gli adolescenti, per ragioni antropometriche. Si tratta degli spazzacamini che nell’Ottocento erano assolutamente necessari per garantire il buon funzionamento degli impianti di riscaldamenti a legna delle abitazioni. Per questa attività venivano usati bambini e adolescenti, che per le ridotte dimensioni fisiche, potevano introdursi nelle canne fumarie, dopo essere stati unti di grasso, così da permetterne una migliore motilità e poter arrivare dove per un operatore adulto era impossibile. Questo comportava l’inizio di un’esposizione a rischi professionali, molto precoce. La malattia più nota associata a questa attività era un carcinoma della cute, che derivava dal contatto con gli idrocarburi policiclici aromatici, presenti nella fuliggine e noti cancerogeni. A prescindere da questo quadro, che ricorda le atmosfere plumbee, ben descritte nei romanzi d’epoca di Dickens, per restare più vicini al nostro contesto nazionale si può pensare al lavoro svolto nelle cave di zolfo siciliane, descritto nelle novelle di Verga. Le foto dell’epoca, disponibili nella raccolta Alinari e comunque di facile accesso in internet, sono tuttora, a distanza di oltre un secolo, di grande impatto emotivo. Altri facili esempi storici derivano dai riferimenti all’industria bellica della prima metà del secolo scorso, dove le dimensioni delle dita degli adolescenti permettevano produzione di munizioni, che sarebbero state estremamente difficoltose per personale in età adulta. Anche il lavoro in agricoltura, in anni non troppo lontani, ha continuato ad impiegare manodopera in età in cui lo sviluppo psico-fisico ed in particolare quello muscolo-scheletrico, è ancora in corso. Purtroppo come evidenziato dall’ILO, il problema ad oggi è tutt’altro che risolto, visti i numeri citati in apertura. Ad oggi i mass media riferiscono di un continuativo utilizzo di lavoro minorile, in molte aree del Sud Est asiatico e in altre nazioni emergenti dal punto di vista dello sviluppo economico, anche con prodotto interno lordo a due cifre. Gli impieghi riguardano tutti i comparti produttivi, fra cui spicca per diffusione l’industria elettronica, spesso come produzione delocalizzata, rispetto alla sede legale di noti “brand” aziendali.

Lavoro minorile e salute: dati clinici e rischi
I dati clinici, correlati ad un lavoro condotto in età in fasi di sviluppo, sono ad oggi completamente noti. La comunità scientifica ha ben individuato le conseguenze cliniche e le ricadute dirette sullo sviluppo psico-fisico di adolescenti e minori. Le conseguenze riguardano, non solo l’apparato muscolo-scheletrico, ma anche diversi altri organi bersaglio a seconda dei fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro. E’ possibile individuare la cute, il fegato, i reni, il sistema nervoso centrale, in caso di esposizione ad agenti chimici industriali, quali i solventi organici ed i metalli pesanti. Altri potenziali fattori di rischio sono di natura fisica, come le vibrazioni e il rumore o anche di natura organizzativa, come ad esempio il lavoro notturno o su turni. Queste conoscenze, hanno avuto una ricaduta diretta sull’assetto legislativo ed il sistema di prevenzione che regola il lavoro minorile. In questo ambito rientra anche la regolamentazione delle attività consentite ai soggetti che, per ragioni di formazione tecnica, devono accedere agli ambienti di lavoro.

Un minore può lavorare?
Il decreto “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” noto anche come “ decreto del fare “del 2013 ha apportato alcune modifiche alla normativa precedentemente in vigore. Ad oggi il lavoro dei minori e degli apprendisti è tutelato dalle seguenti norme (L. 977/67 come modificata dai Decreti Legislativi 345/99 e 262/00; L. 25/55). Un minore per essere avviato al lavoro deve aver compiuto il sedicesimo anno di età ed aver completato il periodo di istruzione obbligatoria (attualmente almeno 10 anni scolastici). Il datore di lavoro può impiegare minori di anni 18 solo nelle mansioni non espressamente vietate dalla normativa. Possono essere ammesse deroghe a questo divieto previa valutazione della Direzione Provinciale del Lavoro e dell’ASL a determinate condizioni. E ‘ comunque prevista una valutazione sanitaria preventiva (al momento dell’assunzione) e periodica per valutare l’idoneità al lavoro di minorenni, adibiti a lavorazioni per le quali la Valutazione dei Rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08) ha evidenziato dei rischi per la salute e per le quali pertanto esiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08. Per assunzioni in mansioni che non comportano esposizione a rischi normati, e non soggette a sorveglianza sanitaria, non è richiesta alcuna visita. Il medico del lavoro, che in azienda si chiama medico competente, è quindi una figura di riferimento, che insieme agli altri attori della prevenzione previsti dal D.L. 81/08, contribuisce alla prevenzione non solo per i lavoratori più adulti, ma anche per quanto riguarda soggetti più deboli, come appunto i minori. Ci auguriamo che il prossimo 28 aprile sia veramente un’occasione di riflessione e di crescita culturale per tutti, anche per i non addetti ai lavori, perché in una società multi-etnica e con differenze territoriali del mercato del lavoro molto marcate, questi tempi non si possono considerare acquisiti in modo definitivo.

Per gli apprendisti minorenni resta in vigore la legge n.977/1967 (art.8), così come modificata ed integrata dai successivi decreti legislativi n.345/1999 e n.262/2000. In particolare per i minori assunti in attività non soggette ad obbligo di sorveglianza sanitaria si applicano i commi da 1 a 7 dell’art.8 : Art. 8. 1. I bambini nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività’ lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. 2. L’idoneità’ dei minori indicati al comma 1 all’attività’ lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. 3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale (vedi nota 1). 4. L’esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato. 5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito. 6. Il giudizio sull’idoneità’ o sull’inidoneità’ parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria. 7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. Per gli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria si applica invece quanto previsto dal comma 8 dell’art.8 ovvero: 8. Agli adolescenti adibiti alle attività’ lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7. Pertanto nelle attività soggette ad obbligo di sorveglianza sanitaria, gli accertamenti preventivi e periodici per i lavoratori minorenni, devono essere effettuati dal medico competente aziendale, come attualmente definito dall’art. 41 del D.Lgs n.81/08. Nota 1: il Ministero del Lavoro in risposta a interpello (n.1866 del 19 luglio 2006) precisa: …….. ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale.

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