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Estraneo non autorizzato in cantiere: il datore di lavoro deve rispondere del comportamento imprudente dell’infortunato

La Cassazione Penale conferma la condanna per omicidio colposo di un imprenditore: l’infortunio occorso a un estraneo, non autorizzato alla presenza in cantiere, e resosi protagonista di una condotta imprudente, può essere causa di responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 109 del D.Lgs. 81/2008.

Il caso riguarda la condanna per omicidio colposo di un imprenditore edile, per la morte di un estraneo che si era arrampicato su un ponteggio, allestito a ridosso della parete esterna di un edificio, realizzato secondo criteri non adeguati alla normativa prevenzionistica e privo di idonea recinzione.

Nel suo ricorso per Cassazione l’imprenditore aveva, fra l’altro, contestato l’applicazione al caso delle regole cautelari in materia prevenzionistica, dal momento che il deceduto non era dipendente da alcuna delle ditte impegnate nel cantiere, e inoltre aveva posto in essere un comportamento di volontaria ed imprevedibile esposizione a rischio, trovandosi inoltre in stato di alterazione da uso di alcool e cocaina.

La Quarta Sezione della Cassazione Penale, con sentenza n. 18344 del 3 maggio 2019, ha però respinto il ricorso, affermando sul punto che: “in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata […]. Nella specie, l’incidente è da ricollegarsi con certezza alla realizzazione del ponteggio secondo criteri non adeguati alla normativa prevenzionistica […], all’utilizzo di una scala inidonea […] nonché alla mancata recinzione del cantiere, accessibile a chiunque e, pertanto, rischioso anche per l’incolumità degli estranei (in violazione di quanto espressamente previsto dall’art. 109, D.Lgs. n. 81/2008 [“il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”])”.

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