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Entra in vigore il nuovo Regolamento F-GAS

Dal 24 gennaio è entrato in vigore il decreto che dà esecuzione al Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, i cosiddetti F-GAS: fra le novità l’istituzione di una banca dati delle apparecchiature contenenti F-GAS, fra cui refrigeratori, condizionatori, pompe di calore ed impianti fissi antincendio.

Il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che ha abrogato il precedente D.P.R. 43/2012 e ha dato esecuzione al Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-GAS), contenuti fra l’altro nei refrigeratori, nei condizionatori, nelle pompe di calore e negli impianti fissi antincendio.

La nuova normativa estende il campo di applicazione dell’obbligo di certificazione F-GAS a settori precedentemente esclusi quali: l’installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi e l’installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici.

Inoltre il D.P.R. 146/2018 prevede l’istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di una “Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati”, avente l’obiettivo di tracciare le vendite di F-GAS e delle apparecchiature che li contengono, nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature. I venditori di F-GAS e di apparecchiature contenenti F-GAS non ermeticamente sigillate dovranno comunicare le informazioni alla banca dati a decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del decreto, mentre gli installatori e i manutentori avranno due mesi in più per adeguarsi.

La nuova normativa conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, per i soggetti che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. I certificati e gli attestati emessi ai sensi della precedente normativa continuano e essere validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali furono originariamente rilasciati.

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