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DL 159/2025: novità per salute e sicurezza sul lavoro

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce un pacchetto di interventi che aggiorna il quadro della salute e sicurezza sul lavoro, rafforzando prevenzione, vigilanza e tutele assicurative con nuove disposizioni su formazione, sorveglianza sanitaria, gestione dei near miss e utilizzo di strumenti digitali nei sistemi di prevenzione aziendale

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 interviene in modo organico sul sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, modificando il D.Lgs. 81/2008 e altre disposizioni in materia di prevenzione, assicurazione e vigilanza. Il provvedimento combina misure di rafforzamento istituzionale, interventi mirati su ambiti specifici (agricoltura, percorsi scuola–lavoro, volontariato di protezione civile) e un’evoluzione degli strumenti gestionali e digitali a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni.

Accanto a un potenziamento del ruolo di INAIL – sia sul versante delle risorse per progetti di prevenzione e formazione, sia sul fronte della gestione assicurativa – il decreto introduce norme dedicate al lavoro agricolo, con meccanismi di incentivo alle imprese virtuose e condizioni più stringenti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Sono poi previste misure specifiche per gli studenti coinvolti in percorsi scuola–lavoro e per il personale docente impegnato in attività pratiche e di laboratorio, con un rafforzamento della copertura assicurativa e una più chiara definizione dei livelli di tutela.

Un ulteriore capitolo riguarda il volontariato di protezione civile, per il quale viene definito un quadro di sicurezza “speciale” che, pur richiamando i principi generali del D.Lgs. 81/2008, tiene conto della peculiarità delle attività di emergenza e di addestramento. Sul piano tecnico, il decreto valorizza il ruolo delle norme UNI e dei sistemi di gestione della salute e sicurezza, aggiornando i riferimenti allo standard UNI EN ISO 45001 e promuovendo iniziative per rendere più accessibili le norme di maggiore rilevanza prevenzionistica. In questo contesto si inseriscono anche le misure per la raccolta e analisi dei mancati infortuni (near miss), con l’obiettivo di orientare politiche e interventi sulla base di dati più completi.

Nel quadro così delineato, assumono un rilievo particolare le disposizioni su formazione, sorveglianza sanitaria e vigilanza, che incidono direttamente sull’organizzazione interna della prevenzione e sulla responsabilità dei diversi attori aziendali.

Formazione, percorsi digitali e soggetti formatori

Le norme in materia di formazione si collocano in un percorso già avviato di digitalizzazione dei percorsi formativi obbligatori. Il decreto conferma la necessità che corsi base, aggiornamenti, formazione specifica per i rischi e addestramento pratico siano tracciati in modo uniforme, superando logiche frammentarie e archivi puramente cartacei.

In questo quadro il fascicolo elettronico della formazione e del lavoratore assume un ruolo centrale: i dati relativi ai corsi frequentati, agli aggiornamenti effettuati e agli esiti confluiscono sia nel fascicolo elettronico del lavoratore, sia nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, integrati nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Tale integrazione consente agli organi di vigilanza una verifica più immediata degli obblighi formativi e, al contempo, offre al datore di lavoro uno strumento per programmare in modo coerente gli interventi formativi.

Il decreto rinvia inoltre a un Accordo Stato–Regioni per la definizione di criteri omogenei di accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza, basati su competenza, esperienza, struttura organizzativa e risorse disponibili. I nuovi requisiti sono rilevanti sia per l’accesso all’accreditamento, sia per il suo mantenimento, con l’obiettivo di elevare in maniera sistematica la qualità dell’offerta formativa e di contrastare fenomeni di mera produzione di attestati.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

Sul versante medico-prevenzionale, l’articolo 17 del decreto chiarisce che le visite di sorveglianza sanitaria come tempo di lavoro rientrano nell’orario ordinario del lavoratore, con esclusione delle sole visite pre-assuntive. Il tempo impiegato per gli accertamenti sanitari obbligatori programmati dal medico competente non può quindi essere qualificato come permesso o assenza non retribuita, ma va considerato parte integrante dell’attività lavorativa.

Il provvedimento rafforza il raccordo tra sorveglianza sanitaria e programmi di prevenzione oncologica, attribuendo al medico competente un ruolo attivo nella promozione dell’adesione ai programmi di screening previsti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e nella diffusione di informazioni mirate. La contrattazione collettiva è chiamata a individuare strumenti – tra cui la previsione di permessi retribuiti per l’effettuazione degli esami – idonei a rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori alle campagne di prevenzione.

Sotto il profilo organizzativo, è previsto un decreto del Ministro della salute per la definizione dei requisiti minimi delle strutture cui il medico competente si avvale, così da assicurare standard qualitativi omogenei sul territorio nazionale. L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 viene poi integrato con una visita medica “mirata” attivabile, nel rispetto delle normative specifiche su alcol e sostanze stupefacenti, in presenza di un ragionevole sospetto di stato di alterazione in lavoratori addetti ad attività ad elevato rischio infortunistico. Queste misure concorrono a definire una sorveglianza sanitaria più aderente ai rischi reali e maggiormente inserita nelle politiche complessive di promozione della salute.

Vigilanza, near miss e rafforzamento dei servizi territoriali

Sul piano dei controlli, il DL 159/2025 persegue un rafforzamento coordinato degli organi di vigilanza e dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Una quota delle risorse derivanti da sanzioni amministrative e penali viene vincolata ad attività di sorveglianza epidemiologica, potenziamento dei servizi territoriali, formazione del personale e progetti di comunicazione e assistenza alle imprese, con l’obiettivo di rendere più efficace e omogenea l’azione preventiva.

Il decreto prevede inoltre la progressiva strutturazione di sistemi per la rilevazione e analisi dei mancati infortuni (near miss), finalizzati a intercettare criticità organizzative e tecniche prima che si traducano in eventi lesivi. In parallelo, viene valorizzato il ruolo dei sistemi di gestione della salute e sicurezza conformi alla UNI EN ISO 45001 e si promuove una maggiore accessibilità alle norme tecniche di riferimento, anche mediante iniziative di diffusione e consultazione agevolata.

In sintesi, il DL 159/2025 tende a integrare i diversi livelli della prevenzione – organizzativo, tecnico e formativo – in un quadro coerente. La riorganizzazione della formazione, il rilancio della sorveglianza sanitaria e il rafforzamento della vigilanza territoriale sono i tre assi portanti attraverso i quali il decreto mira a consolidare, nel medio periodo, la qualità dei sistemi aziendali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Clicca qui per consultare il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

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