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Decreto-legge 19/2024: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota esplicativa sulle novità introdotte dal D.L. 2 marzo 2024 nelle materie di propria competenza, tra cui la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri e la lista di conformità INL.

Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha introdotto importanti novità normative in materia di tutela delle condizioni di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 13 marzo 2024, n. 521 ha sintetizzato tali novità, tra le quali alcune hanno modificato la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’art. 29, comma 19 del Decreto ha sostituito l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, in materia di “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, introducendo a partire dal 1° ottobre 2024 l’obbligo di una patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.

La patente verrà rilasciata dall’INL ai soggetti in grado di dimostrare:

  1. l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;
  3. l’adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente Decreto;
  4. il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  5. il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente sarà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità delle eventuali violazioni commesse. I crediti potranno essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative. Tra gli obblighi del committente (o responsabile dei lavori) previsti dall’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 ci sarà quello di verificare nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, il possesso della patente e di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso della patente.

Inoltre, l’art. 29, commi 7-9 del Decreto ha introdotto la “Lista di conformità INL”, un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito, previo assenso, il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito di un accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

In materia di DURC e regolarità contributiva l’art. 29, comma 1 del Decreto introduce due novità. La prima subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)”. Novità di maggior rilievo è quella che prevede che resti fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

Clicca qui per scaricare la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 521 del 13/03/2024.

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