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Responsabilità del RSPP per omessa manutenzione

Una sentenza della Cassazione penale specifica che è obbligo del RSPP raccomandare al datore di lavoro le verifiche periodiche di sicurezza, vigilare affinché tali verifiche siano compiute e predisporre un piano di lavoro e di sicurezza contenente previsioni in tal senso.

Il fatto riguarda un infortunio verificatosi durante lavori in quota su una piattaforma di lavoro elevabile: improvvisamente, le catene che consentono lo spostamento verticale della piattaforma si erano spezzate, determinandone il brusco abbassamento e,  poiché il lavoratore faceva uso delle cinture di sicurezza, non era stato sbalzato fuori ma, a causa del contraccolpo dovuto alla caduta della piattaforma, aveva riportato la frattura di entrambe le gambe con conseguente malattia di 202 giorni. Il datore di lavoro e l’RSPP erano stati ritenuti responsabili dell’infortunio per aver omesso di disporre le visite trimestrali di controllo su funi e catene e non aver tenuto conto di tale specifico obbligo di legge, previsto dall’art. 71 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, anche ai fini della predisposizione del piano di lavoro e di sicurezza, in ragione di quanto previsto dall’allegato VI punto 1 che impone l’adozione di tutte le cautele necessarie a eliminare, o almeno a ridurre, i rischi connessi alle attrezzature da lavoro.

Il RSPP ha proposto ricorso per cassazione criticando la sentenza per non aver tenuto conto, con specifico riferimento alla sua posizione, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha sì il compito di fornire supporto tecnico al datore di lavoro, ma non quello di svolgere compiti gestionali, e sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato se lo stesso RSPP fosse stato inadempiente ai propri obblighi di consulenza e neppure se tale ipotizzata inadempienza fosse stata causa dell’infortunio.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 45135 del 28 novembre 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che: «[…] Quanto [al] responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno ritenuto che egli non avesse adempiuto puntualmente al proprio ruolo non avendo raccomandato [al datore di lavoro] verifiche periodiche sull’integrità delle catene, non avendo vigilato perché tali verifiche fossero compiute e non avendo predisposto un piano di lavoro e di sicurezza contenente previsioni in tal senso. Tali conclusioni sono conformi ai principi di diritto che regolano la materia. Si è ritenuto, infatti che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, «ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. […] La Corte territoriale osserva che [l’RSPP] non svolse i propri compiti consultivi in modo corretto perché non segnalò [al datore di lavoro] la necessità di una attenta manutenzione e perciò lo ritiene responsabile dell’evento. Individua, inoltre, la regola di prevenzione violata nella carenza di una adeguata manutenzione periodica. […]».

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