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D.Lgs. 231/2001: l’esiguità del risparmio sui costi della sicurezza non basta a evitare la condanna della società

In caso di infortunio, la responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sussiste anche nel caso di risparmio di poche decine di euro, in quanto la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica.

Il caso riguarda la condanna di una società ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione, da parte del suo legale rappresentante, del delitto di lesioni colpose, per avere omesso di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide, come sarebbe stato necessario in applicazione dell’art. 64, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, cagionando a un dipendente, rimasto in parte schiacciato dal cancello che cadeva a terra, lesioni personali gravi.

La società ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, affermando che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente alla commissione dell’illecito, necessario per la condanna ai sensi del  D.Lgs. 231/2001, senza tuttavia considerare che la società, in concreto, non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa né di alcun incremento economico, dal momento che la spesa per riparare il cancello sarebbe consistita in poche decine di euro.

La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 39129 del 26 settembre 2023, ha rigettato il ricorso, ritenendo che «[…] La responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica […]. E si è anche precisato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente […]. Nella specie, la Corte di appello, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha ritenuto sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall’interesse, evidenziando che l’autore del reato aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, rimarcando anche che il risparmio di spesa avuto di mira, pur modesto, non era certo irrisorio; in particolare, i Giudici di appello hanno valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa ed il mancato rispetto delle regole cautelari, rimarcando che la violazione delle norme antinfortunistiche aveva riguardato una delle porte di accesso al cantiere e sottolineando la mancanza di segnaletica informativa e l’omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo ed omessi per non incidere sui tempi della attività. […]».

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