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Conversione in legge del decreto “Cura Italia”: ulteriori proroghe per le scadenze ambientali

Con la conversione in legge del Decreto “Cura Italia” sono state introdotte importanti novità sugli adempimenti ambientali per l’anno 2020.

La conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, avvenuta con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente modificato le scadenze di tutte le autorizzazioni ambientali, comunque denominate: infatti l’art. 103, nella nuova formulazione, dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 luglio 2020.

L’art. 113 conferma invece il rinvio al 30 giugno per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), per la presentazione annuale dei dati relativi all’immissione sul mercato di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi, prevista dal D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, per la comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE),, prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e per il versamento annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali previsto dal D. Lgs. 3 giugno 2014, n. 120.

Inoltre, il nuovo art. 113-bis consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio, ovvero fino a 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, e amplia il limite temporale massimo da 12 a 18 mesi.

Clicca qui per consultare la Legge 24 aprile 2020, n. 27.

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