La mancata predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro costituisce violazione dell’art. 2087 c.c., anche se non si verifica alcuna violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti.
Il caso riguarda la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio occorso a un lavoratore, per effetto di una caduta mentre era intento a movimentare pannelli su una scala a pioli, in assenza di sistemi di contenimento. La domanda veniva accolta in primo grado ma la Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione della società, escludeva la responsabilità di quest’ultima, non potendosi configurare a suo carico l’onere di prevedere l’utilizzo di cinture di sicurezza da parte del lavoratore, espressamente richiesto soltanto per lavori da svolgersi a un’altezza superiore rispetto a quella risultante nel caso in questione, pari a 70/80 centimetri da terra.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione contestando, fra l’altro, la non corretta applicazione dell’art. 2087 c.c., sulla base del quale il datore di lavoro, nell’esercizio dell’impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori: dunque sarebbe stata irrilevante la mancata violazione di disposizioni normative specifiche, essendo, invece, sufficiente per far sorgere il diritto al risarcimento il fatto che l’evento si sia verificato a causa della mancata adozione degli accorgimenti occorrenti per tutelare l’integrità del lavoratore.
La Sezione Lavoro della Cassazione civile, con sentenza n. 15112 del 15 luglio 2020, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, affermando che «l’art. 2087 cod. civ. […] impone all’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. […] Va […] ribadito il principio secondo cui, pur non configurando la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ. un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essa, tuttavia, non può essere limitata alle ipotesi di violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, atteso che deve essere sanzionata la stessa omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore. […] La decisione impugnata appare difforme rispetto ai principi di questa Corte, poiché essa ha sostanzialmente escluso che l’utilizzazione non conforme ai canoni d’uso della scala, [consistente nell’utilizzo della stessa non per il semplice innalzamento verso l’alto, bensì per movimentare pesi, con evidente incremento significativo della pericolosità], costituisse attività nociva e non imponesse, quindi, l’adozione di cautele più incisive, confacenti alla singolare situazione di pericolosità […]».