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Attrezzature in comodato: il fornitore può rispondere penalmente degli infortuni anche se il contratto lo esonera

La clausola di esonero dalla responsabilità contenuta in un contratto di comodato non esclude la condanna penale del fornitore in caso di infortunio, se il macchinario non è a norma.

Il caso riguarda la condanna, per lesioni personali colpose, del fornitore in comodato di una pressa e di un nastro trasportatore, non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a seguito di un grave infortunio occorso a un lavoratore addetto a manovrare tali attrezzature. In fase di indagine si era riscontrato che il macchinario, originariamente composto da due distinte attrezzature, era stato arbitrariamente assemblato in un unico percorso produttivo, cosicché il nastro era privo di idonei dispositivi di protezione e il suo spegnimento non interrompeva la lavorazione.

Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione contestando, fra l’altro, che il contratto di consegna di macchinari aveva ad oggetto separatamente la pressa e il nastro trasportatore ed esonerava il fornitore da ogni responsabilità in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica e di utilizzo in linea di produzione; inoltre, un precedente esame da parte dell’Ispettorato del Lavoro, sulle medesime attrezzature, aveva stabilito che, singolarmente considerati, i due macchinari fossero a norma.

La Quarta Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 3494 del 28 gennaio 2021, ha respinto il ricorso, non ritenendo dimostrato che la modifica fosse stata effettuata dal datore di lavoro all’insaputa del fornitore ed affermando che: «Con riguardo al rilievo secondo il quale il contratto di comodato prevedeva il totale esonero da responsabilità del comodante «in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica e utilizzate in linea di produzione», va osservato che la responsabilità penale del ricorrente [deriva dalla] violazione degli artt. 41, 590, commi 1, 2, e 3, 583, comma 2, n. 3 cod. pen. in relazione all’art. 23, comma 1, d. lgs. n. 81/2008 [che vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro]. La condotta del comodante si pone, in altre parole, in diretto nesso causale con l’infortunio occorso al lavoratore in virtù della specifica previsione dell’art. 23 d. lgs. n. 81/2008. Tale norma individua un particolare divieto a carico di colui che concede in uso macchinari ed attrezzature di lavoro non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, dalla cui violazione derivano conseguenze di rilievo penale che non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto, che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell’accordo, secondo il principio generale dettato dall’art. 1372 cod. civ.».

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