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Amianto: il D.Lgs. 213/2025 riforma la disciplina del D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 213/2025 rafforza la prevenzione prima dei lavori e la prova documentale nel tempo. Introduce il valore limite di 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore), disciplina la transizione metodologica delle misurazioni e amplia gli obblighi di individuazione preventiva e notifica, con conservazione della documentazione fino a 40 anni.

Dal 24 gennaio 2026 gli adempimenti sull’amianto diventano più stringenti e facilmente verificabili. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 modifica in modo mirato ma incisivo il quadro del D.Lgs. 81/2008, orientandolo verso un modello “preventivo-probatorio”, cioè più adempimenti prima dei lavori e maggiori evidenze documentali a supporto della conformità.

Nuovo valore limite e controllo dell’esposizione

Il valore limite di esposizione è fissato a 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore). La novità ha impatto immediato sulla gestione operativa dei cantieri e sulla necessità di misurazioni coerenti e tracciabili. Le misurazioni sono suddivise in due fasi: fino al 20 dicembre 2029 si utilizza la microscopia ottica in contrasto di fase, mentre dal 21 dicembre 2029 si passerà alla microscopia elettronica (o metodo equivalente o più accurato). L’obiettivo è includere anche le fibre più sottili, con metodi di campionamento e conteggio che saranno definiti con apposito decreto. I lavori devono cessare immediatamente nel caso di superamento del valore limite o di rinvenimento inatteso di materiali contenenti amianto con produzione di polvere durante le attività. La ripresa è possibile solo dopo l’adozione di misure adeguate e la rimozione definitiva delle cause.

Prevenzione rafforzata

Prima di manutenzioni, ristrutturazioni o demolizioni, il datore di lavoro deve accertare la presenza di materiali con potenziale contenuto di amianto. L’obbligo si attua acquisendo informazioni anche dai proprietari, in particolare per edifici antecedenti alla L. 257/1992; se tali informazioni non sono disponibili, è richiesto un esame analitico da parte di un operatore qualificato. Le informazioni raccolte devono essere messe a disposizione anche di altri datori di lavoro che ne abbiano necessità per le proprie attività. Il perimetro delle attività considerate è ampliato ed esplicitato, includendo scavi in “pietre verdi” e gestione di emergenze o lotta antincendio in eventi naturali estremi. Restano incluse le attività “classiche” come rimozione, bonifica e smaltimento, ma con una mappatura più chiara delle casistiche operative. Le esposizioni sporadiche e di debole intensità restano un ambito “attenuato” solo sotto il profilo della notifica, mentre restano invariati il valore limite, i criteri di misurazione e le misure di prevenzione e protezione.

Obblighi di notifica e tracciabilità

La notifica all’organo di vigilanza può avvenire anche in modalità telematica, con un set minimo di informazioni più ampio rispetto al passato. L’estensione dei contenuti rende più controllabile la catena decisionale e operativa, dalla pianificazione alle misure adottate. La documentazione relativa a lavoratori, formazione e sorveglianza sanitaria indicata nella notifica deve essere conservata fino a 40 anni. Questo rafforza la prova della conformità e impone una gestione documentale più rigorosa e strutturata.

Cosa cambia in 5 punti

  • Valore limite di 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore): viene stabilita una soglia unica e più severa per il controllo dell’esposizione.
  • Transizione delle misurazioni: utilizzo dell’ottica fino al 20 dicembre 2029 e dell’elettronica dal 21 dicembre 2029 per includere le fibre più sottili.
  • Interruzione immediata dei lavori: stop obbligatorio in caso di superamento del limite o di rinvenimento inatteso con presenza di polveri.
  • Individuazione preventiva rafforzata: obbligo di acquisire informazioni dai proprietari o ricorrere a un operatore qualificato prima di intervenire su edifici antecedenti al 1992.
  • Notifica e archiviazione quarantennale: gestione anche telematica con un set informativo ampliato e conservazione dei dati per 40 anni.

Clicca qui per consultare il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213

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