La Cassazione penale conferma la responsabilità del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice quando venga tollerato lo svolgimento, da parte dei lavoratori, di attività diverse da quelle previste dal subappalto, senza adeguare la valutazione dei rischi, attrezzature e percorsi di formazione/informazione.

Il caso riguarda la condanna del legale rappresentante di una cooperativa subappaltatrice per lesioni colpose pluriaggravate, a seguito di un infortunio occorso durante un’attività non prevista dal contratto di subappalto. La responsabilità è stata fondata sulla tolleranza di lavorazioni “di fatto” diverse da quelle pattuite, senza adeguata valutazione dei rischi e senza dotazioni e formazione/informazione coerenti con l’attività effettivamente svolta.
Mancanza di colpa e tenuità del fatto: i motivi di ricorso
In ricorso la difesa ha sostenuto, da un lato, che la colpa sarebbe stata affermata in modo “automatico”, senza prova certa della conoscenza datoriale di prassi elusive; dall’altro, che non fosse preclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante la pluralità di omissioni e aggravanti.
Le prassi elusive divenute abituali
La IV Sezione della Cassazione penale, nella sentenza del 19 gennaio 2026, n. 1908, ha considerato: (1) le molteplici violazioni antinfortunistiche e la loro rilevanza causale; (2) la mancata previsione contrattuale dell’attività concretamente svolta; (3) la mancata formazione sui rischi delle attività “di fatto” eseguite; (4) l’abitualità di attività esorbitanti rispetto all’oggetto del subappalto, con conseguente prevedibilità dell’evento; e ha inoltre valutato la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiamando la gravità delle omissioni e l’entità delle lesioni subite. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, così motivando: «i giudici [della Corte d’appello] hanno puntualmente individuato le molteplici violazioni della normativa antinfortunistica caratterizzanti la condotta del soggetto agente; hanno evidenziato la rilevanza causale di tali violazioni rispetto al verificarsi dell’infortunio in concreto patito dal lavoratore; hanno correttamente rimarcato la mancata previsione, nel contratto di subappalto concluso dall’impresa di cui l’imputata era legale responsabile, dell’attività che il lavoratore era intento a svolgere nel momento in cui ebbe a verificarsi l’infortunio; hanno conseguentemente avuto cura di evidenziare la mancata formazione dei dipendenti di tale impresa in ordine ai rischi correlati alle attività di fatto svolte; hanno poi argomentato in ordine all’abitualità dello svolgimento, da parte del personale dell’impresa, di attività esorbitanti dall’oggetto del subappalto; hanno quindi logicamente affermato la concreta prevedibilità, per l’imputata, dell’evento occorso; […] nel rigettare la richiesta di applicazione dell’indicata causa di non punibilità, hanno argomentato la decisione assunta, ponendo in rilievo la gravità delle omissioni caratterizzanti la condotta del soggetto agente e la rilevante entità delle lesioni subite dalla persona offesa in conseguenza dell’infortunio, sicché risultano correttamente valorizzati i parametri alla cui stregua deve effettuarsi, ai sensi del disposto dell’art. 131-bis cod. pen., la valutazione dell’entità dell’offesa recata dal delitto».