La Cassazione penale conferma la responsabilità del datore di lavoro quando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) risulti inadeguato perché non considera un rischio tipico del contesto operativo, quale quello di aggressione da parte dei pazienti in una struttura sanitaria.

La vicenda riguarda un istituto medico-pedagogico che svolge attività riabilitative anche su pazienti con disturbi psichici. Una fisioterapista era stata aggredita da un paziente con un pugno al volto e ulteriori percosse, riportando lesioni che avevano determinato 122 giorni di inabilità. Al legale rappresentante dell’ente gestore veniva quindi contestata responsabilità colposa per lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p., con profili di colpa generica e colpa specifica per violazione degli artt. 18, 28 e 37 del D.Lgs. 81/2008 (obblighi datoriali, valutazione dei rischi, formazione).
L’aggressione: rischio imprevedibile?
Nel ricorso per Cassazione l’imputato aveva formulato una doglianza specifica relativa alla colpa prevenzionistica, sostenendo che, “in relazione ai profili di colpa specifica contestati”, non vi fosse alcuna necessità di aggiornare il DVR, poiché “tutti i rischi prevedibili” sarebbero già stati inclusi; ne deriverebbe, secondo la difesa, la qualificazione del rischio di aggressione come “imprevedibile”.
L’aggressione come rischio tipico della mansione
La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza 20 novembre 2025, n. 37793, ha rigettato il ricorso, ritenendo che «correttamente i giudici di merito abbiano escluso la sussistenza di un’interruzione del nesso di causalità derivante dal comportamento abnorme della lavoratrice; ciò in quanto la presa in carico di un paziente degente presso la struttura deve intendersi come specificamente rientrante nell’ambito dell’area delle mansioni affidate alla lavoratrice stessa e non tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Atteso che la specificità dei compiti svolti presso la struttura sanitaria comporta intrinsecamente la possibilità di contatti con pazienti affetti da disturbo psichico e il conseguente rischio di subire conseguenze derivanti dai contatti».