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Indicazioni INAIL per la gestione delle SDS

Un documento INAIL sulle schede di dati di sicurezza (SDS) aggiorna il quadro di riferimento europeo alla luce del Regolamento (UE) 2020/878 e propone alcuni criteri operativi per integrare correttamente le SDS nella gestione del rischio chimico e nei sistemi di prevenzione aziendale.

Il Regolamento (UE) 2020/878 ha modificato l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), ridefinendo i contenuti minimi delle schede di dati di sicurezza (SDS) e allineandoli agli sviluppi del regolamento CLP e delle ultime revisioni del Sistema mondiale armonizzato (GHS). L’adeguamento è obbligatorio dal 1° gennaio 2023 per tutte le schede, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e la gestione del rischio chimico.

Nel fact sheet “La scheda di dati di sicurezza nel quadro normativo del Regolamento (UE) 2020/878”, Inail sintetizza le principali novità, evidenziando come la SDS diventi uno strumento ancora più centrale per un approccio integrato alla tutela della salute dei lavoratori, dell’ambiente e degli ecosistemi.

Le modifiche riguardano sia la struttura generale delle SDS, articolate in 16 sezioni obbligatorie, sia alcuni contenuti chiave: nanoforme delle sostanze, interferenti endocrini, composizione e proprietà fisico‑chimiche, trasporto alla rinfusa via mare. Le imprese sono chiamate ad aggiornare archivi e procedure, assicurando che le schede siano coerenti con il nuovo quadro europeo e pienamente utilizzabili nella valutazione del rischio e nelle misure di prevenzione.

La scheda di dati di sicurezza nel sistema REACH-CLP

La scheda di dati di sicurezza è il documento tecnico con cui il fornitore trasmette all’utilizzatore professionale le informazioni necessarie per un uso sicuro di sostanze e miscele: proprietà fisiche e chimiche, classificazione di pericolo, misure di prevenzione e protezione, dispositivi di protezione individuale, procedure di emergenza e indicazioni per lo smaltimento. Essa accompagna il prodotto lungo tutta la catena di approvvigionamento ed è obbligatoria per le sostanze e miscele pericolose ai sensi del regolamento CLP, per le sostanze PBT/vPvB, per le SVHC e per alcune miscele non classificate ma contenenti componenti pericolosi.

La SDS, suddivisa in 16 sezioni e relative sottosezioni, deve essere redatta dal fabbricante o importatore che registra la sostanza ai sensi del REACH e diventa riferimento per datore di lavoro, RSPP e medico competente nell’ambito del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. L’art. 227 obbliga il datore di lavoro a mettere le schede a disposizione dei lavoratori, in forma comprensibile e facilmente accessibile, anche mediante supporti digitali.

La struttura standard, confermata e precisata dal Regolamento (UE) 2020/878, va dalla identificazione del prodotto e dell’azienda (sezione 1) alla classificazione e agli elementi di etichetta (sezione 2), fino alle sezioni dedicate alle misure di primo soccorso, alla lotta antincendio, alla gestione dei rilasci accidentali, alla manipolazione, allo stoccaggio, al controllo dell’esposizione, alla tossicologia, all’ecotossicologia, al trasporto e alle informazioni regolatorie. La sezione 16 raccoglie le altre informazioni, incluse le revisioni della SDS.

Le principali novità del Regolamento (UE) 2020/878

Tra le novità più rilevanti illustrate da Inail vi è il rafforzamento dell’informazione su nanoforme e interferenti endocrini, nonché l’introduzione dell’Identificatore Unico di Formula (UFI) per le miscele pericolose. Le modifiche rispondono alla necessità di gestire in modo più accurato rischi chimici emergenti, in particolare quelli connessi a proprietà specifiche delle particelle e alle interazioni con il sistema endocrino umano e ambientale.

Per le nanoforme, in coerenza con il Regolamento (UE) 2018/1881, la SDS deve indicare, nelle sezioni 1, 3 e 9, se la sostanza è presente in nanoforma e, quando rilevante per la sicurezza, riportarne le caratteristiche: dimensioni delle particelle, distribuzione granulometrica, forma e rapporto d’aspetto, stato di aggregazione e agglomerazione, superficie specifica, polverosità. Queste informazioni sono essenziali per valutare il comportamento nell’ambiente e nell’organismo e per calibrare le misure di prevenzione.

Per gli interferenti endocrini, il Regolamento (UE) 2020/878 introduce prescrizioni specifiche in più sezioni della SDS. Nella sezione 2, tra gli “altri pericoli”, occorre indicare se la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata PBT/vPvB o è stata identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai sensi dei regolamenti di riferimento. Nelle sezioni 11 e 12 devono essere riportate brevi sintesi degli effetti avversi per la salute e per l’ambiente legati a tali proprietà, a supporto della valutazione del rischio per l’uomo e per gli ecosistemi.

La revisione dell’allegato II rafforza inoltre l’obbligo di inserire nella sezione 3 informazioni complete sulla composizione/informazione sugli ingredienti, sulla classificazione delle sostanze componenti e sulla loro concentrazione o intervalli di concentrazione, lasciando al fornitore la possibilità di elencare anche componenti non classificati per consentire al destinatario una migliore comprensione dei pericoli.

Proprietà fisico-chimiche e trasporto alla rinfusa

La sezione 9 delle SDS viene resa più dettagliata, con indicazioni puntuali su proprietà fisicochimiche già note (stato fisico, colore, punto di ebollizione, infiammabilità) e su ulteriori parametri che possono risultare decisivi nella valutazione del rischio: distribuzione dimensionale delle particelle, diametro medio, potenziale di ossido‑riduzione, eventuali proprietà fotocatalitiche. Nelle sottosezioni 9.2.1 e 9.2.2 vengono richieste informazioni aggiuntive collegate alle classi di pericolo fisico previste dal CLP.

Per quanto riguarda il trasporto, la sottosezione 14.7 è dedicata al trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli atti dell’IMO. Quando il prodotto è destinato a questo tipo di trasporto, la SDS deve indicare la denominazione del carico, la classe di pericolo, il tipo di nave richiesto e la categoria di inquinamento, distinguendo tra carichi liquidi, solidi e gas liquefatti. Anche questi dati concorrono a una valutazione coerente del rischio lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

Dalle SDS alla gestione del rischio chimico in azienda

Nel quadro del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, la SDS è la fonte primaria di informazione per la valutazione del rischio chimico. Le informazioni aggiornate su classificazione CLP, limiti di esposizione, scenari di esposizione, DPI e misure di emergenza devono essere utilizzate per classificare reparti e mansioni esposte, definire misure tecniche e organizzative di prevenzione, predisporre procedure in caso di sversamenti, incendi o esposizioni accidentali.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dovrebbe richiamare in modo esplicito le SDS come fonte dei dati utilizzati per stimare l’esposizione e per motivare le scelte in materia di ventilazione, contenimento, selezione di DPI e pianificazione delle emergenze. La coerenza tra DVR, istruzioni operative e formazione dei lavoratori dipende in larga misura dalla qualità e dall’aggiornamento delle schede.

Anche i protocolli di sorveglianza sanitaria elaborati dal medico competente devono tenere conto delle informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche delle SDS, con particolare attenzione alle sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti e con potenziale azione di interferenza endocrina o in nanoforma. La collaborazione tra datore di lavoro, RSPP e medico competente nella lettura delle SDS delle sostanze più critiche consente di trasformare un adempimento documentale in uno strumento effettivo di prevenzione.

Le indicazioni Inail suggeriscono infine di prevedere una revisione periodica dell’archivio delle SDS, verificando che le schede siano nella versione più aggiornata, coerenti con i prodotti effettivamente in uso e prontamente consultabili nei luoghi di lavoro, e di promuovere momenti formativi dedicati alla lettura delle SDS per preposti e lavoratori, con esempi tratti dalle situazioni reali di reparto.

Clicca qui per scaricare il documento INAIL “La scheda di dati di sicurezza nel quadro normativo del Regolamento (UE) 2020/878”

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