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Modifiche ai macchinari: responsabile il progettista di fatto

Secondo la Cassazione penale, anche l’innovazione “di fatto” del macchinario integra attività di ideazione e progettazione, con assunzione della posizione di garanzia in capo a chi la concepisce e di chi mette in esercizio il macchinario modificato.

Il caso riguarda tre infortuni occorsi nell’arco di poche ore lungo una linea di confezionamento, a seguito della decisione aziendale di effettuare una modifica artigianale su un nastro trasportatore per accelerare il flusso dei colli in attesa del ripristino della cartonatrice automatica. La soluzione tecnica, riconducibile a livelli direzionali e di linea, aveva introdotto un nuovo punto di convogliamento e, conseguentemente, una zona di possibile rischio di schiacciamento delle mani, senza preventiva valutazione dei rischi, senza adeguamento dei ripari e senza verifica della conformità del sistema; dopo il primo evento, la produzione era proseguita con presidi inadeguati, fino al terzo infortunio. Il delegato in materia antinfortunistica e il dirigente di fatto che, pur privo di formale qualifica di progettista, aveva di fatto ideato, autorizzato e fatto eseguire la modifica funzionale dell’impianto erano stati conseguentemente condannati per il reato di lesioni colpose gravi.

Irrilevanza della modifica del macchinario?

I condannati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, l’assenza di un progetto formale a firma di tecnico abilitato e la natura meramente temporanea e sperimentale dell’intervento, sottolineando l’urgenza produttiva all’origine della decisione e l’irrilevanza, ai fini prevenzionistici, della modifica del macchinario, nonché l’interruzione, per imprudenza dei lavoratori, del nesso causale tra modifica e infortunio.

Innovazione di fatto e assunzione della posizione di garanzia

La IV Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 32255 del 29 settembre 2025, ha rigettato i ricorsi, affermando che «Non è […] rilevante valutare se il progettista sia o no colui che, essendo abilitato alla professione, redige un formale progetto di ingegneria impiantistica giacché l’art. 22 D.Lgs. n.81/2008 non richiede altro se non che colui che progetta un impianto o, come nel caso concreto, fornisce la soluzione tecnica per far funzionare un impianto, si attenga al rispetto della normativa antinfortunistica. Per altro verso, vale la pena ricordare che nell’art. 2 D.Lgs. n.81/2008 non è presente la definizione di progettista, potendosene desumere l’intenzione del legislatore di non collegare la posizione di garanzia di colui che svolga quest’attività a particolari qualifiche. Anche l’innovazione di un macchinario integra, peraltro, quell’attività di ideazione di soluzioni tecniche che comporta l’assunzione della posizione di garanzia rilevante ai fini dell’obbligo del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni. […] L’incorporazione dell’invito metallico sull’ultimo nastro era stata progettata in difformità dalla normativa antinfortunistica, trattandosi di componente che non era parte del nastro trasportatore; la macchina, a seguito di questa modifica, non era stata certificata nuovamente. La modifica aveva, infatti, introdotto un ulteriore pericolo di natura meccanica che avrebbe reso necessario effettuare una nuova valutazione del rischio e la rimarcatura dell’attrezzatura o comunque della linea».

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